La risoluzione anticipata del contratto di locazione, prima della sua scadenza naturale, comporta la registrazione della risoluzione anticipata del contratto presso l’Agenzia delle Entrate?
La risposta è affermativa. Inoltre, contestualmente alla registrazione, è necessario versare l’imposta di registro in misura fissa per evitare di far concorrere alla formazione del reddito imponibile i canoni di locazione, anche se non percepiti.
Ai fini di cui sopra, tuttavia, deve osservarsi che parte della giurisprudenza di merito ritiene che l’omissione o il ritardo nella registrazione della risoluzione non possa dar luogo alla tassazione di un canone di locazione nella sostanza inesistente per effetto della disdetta del contratto tra le parti. In merito, infatti, con la sentenza n. 95/46/13 della Ctr di Milano, il giudice d’appello ha ritenuto illegittima la tassazione di un contratto ormai inesistente, nonostante la tardiva registrazione della risoluzione, avvenuta oltre cinque anni dopo la disdetta. Al contrario, nella sentenza n. 147/35/13 della Ctp di Milano, emessa quasi in contemporanea, il giudice ha ritenuto legittimo l’assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione in caso di mancata o intempestiva registrazione della risoluzione.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate, in realtà, è sempre stata quella di ricondurre a tassazione i canoni derivanti da un contratto di locazione interrotto prima della scadenza naturale, se il locatore non comunica tempestivamente all’amministrazione finanziaria la risoluzione di detto contratto, versando la relativa imposta di registro in misura fissa. Al riguardo, infatti, l’articolo 17, comma 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, rubricato cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili dispone, infatti, che “l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237. L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all’ufficio”.
Di parere opposto a quanto sancito dal giudice della Commissione provinciale di Milano, la decisione presa dal giudice della Commissione regionale meneghina con la sentenza n. 95 sopra citata. Nel caso trattato da tale ultima sentenza, infatti, la disdetta del contratto era stata notificata alla parte a mezzo raccomandata, ma non era stata effettuata la registrazione della risoluzione e il relativo pagamento. I giudici del collegio d’appello, confermando la decisione già raggiunta dai colleghi del primo grado, hanno sostenuto che il mancato perfezionamento ”di detta formalità non è ritenuto sufficiente ed idoneo ad addebitare al contribuente una pretesa omessa dichiarazione di un canone di locazione nella sostanza inesistente”.
Non resta che attendere l’eventuale decisione che sarà presa, in merito, dalla Suprema Corte di Cassazione.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN