Sul Supplemento Ordinario n. 86 della Gazzetta Ufficiale 23.12.2013 n. 300, é stato pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2014. Tali tabelle dovranno essere utilizzate per determinare e tassare il compenso in natura derivante dall’assegnazione di tali mezzi in uso promiscuo ai dipendenti.
Il quadro normativo di riferimento é rappresentato dall’art. 51, co. 1, del TUIR che considera reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Con il termine “valori” si fa riferimento alla quantificazione dei beni e servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia i cosiddetti fringe benefit o compensi in natura. Il comma 4 del medesimo art. 51 stabilisce che per tali valori, nello specifico per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
L’auto, cioè, si considera fiscalmente destinata all’uso privato del dipendente o dell’amministratore per 4.500 chilometri all’anno (15.000 x 30%), indipendentemente dalla percorrenza effettiva. Di conseguenza, per determinare l’imponibile previdenziale e fiscale del dipendente o dell’amministratore, alla retribuzione in denaro dovrà essere aggiunta una retribuzione in natura calcolata sulla base delle tabelle ACI, indipendentemente dal fatto che il contribuente utilizzi il veicolo personalmente per un numero di chilometri superiore oppure inferiore a quello di legge.
Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante:
- inserimento in busta paga;
- fatturazione (si ricorda che i costi di percorrenza delle Tabelle Aci sono da considerarsi comprensivi di Iva).
Nel caso in cui il modello del veicolo non sia compreso nella lista ACI, è necessario fare riferimento a quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (C.M. n.326 del 23.12.1997).
Se però il mezzo è assegnato solo per finalità personali, il reddito in natura dovrà misurarsi, non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del valore normale (art.9 TUIR) e dunque quantificando ciò che, in base ai chilometri effettivi, è stato il beneficio realmente attribuito al dipendente.
Se il dipendente o l’amministratore versa all’impresa una somma per l’uso dell’auto, il relativo importo si dedurrà dal valore fiscale. Se queste somme sono pari o superiori all’ammontare fiscale, nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge per il datore di lavoro.
Dal punto di vista dell’impresa, l’art. 164, lett. b-bis), del TUIR consente la deduzione dei costi sostenuti per il 70% del loro ammontare, nei casi di veicoli dati in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro).
Al contrario, nel caso in cui il mezzo sia concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, i costi relativi allo stesso sono deducibili:
- per intero, fino a concorrenza dell’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- nella misura del 20% tenendo conto dei limiti massimi disposti dall’art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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