Il contribuente che ha presentato il modello Unico richiedendo a rimborso il credito scaturito dalla dichiarazione può, in alternativa, optare ora per la compensazione di tutto o di parte del suddetto credito, sempre che non sia già stato rimborsato. Vediamo come.
È infatti possibile presentare una particolare forma di dichiarazione integrativa, così come prevista dall’art.2 c.8-ter del DPR 322/98, entro 120 giorni dalla scadenza della dichiarazione ordinaria e cioè entro il 28 gennaio p.v.
L’integrazione è ammessa con la medesima scadenza anche in caso di presentazione di dichiarazione tardiva.
La modifica, istituita dal D.L. 70/2011, è possibile solo per la trasformazione della richiesta di rimborso del credito IRES e IRPEF a credito da utilizzare in compensazione e non per l’operazione inversa. Medesima procedura può essere adottata per la dichiarazione IRAP.
Nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i 120 giorni vanno calcolati a partire alla scadenza di presentazione, ossia dalla fine del nono mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta.
L’opzione va esercitata nel frontespizio della dichiarazione e, successivamente, nel quadro RX o IR come di seguito riportato:
Frontespizio di Unico – Tipo di dichiarazione: Dichiarazione integrativa
… e successivo quadro RX – Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione, Credito di cui si chiede il rimborso, Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione.
Frontespizio dell’IRAP – Tipo di dichiarazione: Dichiarazione integrativa.
… e successivo quadro IR – Credito di cui si chiede il rimborso, Credito da utilizzare in compensazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN