Contributi omessi: l’INPS riduce le sanzioni ai professionisti

L’INPS ha fatto chiarezza sul regime sanzionatorio da applicare ai professionisti obbligati a iscriversi alla Gestione separata in caso di omesso versamento del contributo previdenziale. Ecco per voi una sintesi di quanto stabilito con il messaggio n. 821 del 15.01.2014.

Si ricorda che l’Istituto, con l’art. 18, comma 12 del D.L. 98/2011, aveva sancito che sono soggetti all’obbligo d’iscrizione e di contribuzione presso la Gestione separata INPS tutti coloro che:

  • esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali (professionisti senza Albo e senza Cassa);
  • pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (professionisti con Albo ma senza Cassa).

Nella Circolare n. 99/2011 l’INPS aveva poi ribadito l’orientamento secondo cui i lavoratori autonomi, pur avendo una Cassa previdenziale di categoria e l’iscrizione ad un Albo, devono esser soggetti al prelievo della Gestione separata, relativamente ai redditi professionali prodotti, nei casi in cui tali redditi non siano assoggettati ad altra forma di contribuzione previdenziale obbligatoria. Il caso tipico é quello degli ingegneri e architetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato che sono esclusi dalla possibilità di iscriversi ad INARCASSA (ai sensi dell’art. 7 del relativo Statuto) ma che devono essere assoggettati, per i redditi professionali percepiti, all’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata.

L’operazione “Poseidone“, con la quale l’INPS era passata “dalle parole ai fatti” andando a verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi e notificando loro richieste di pagamento a titolo di contributi omessi e sanzioni talvolta esorbitanti, aveva definitivamente fatto emergere opinioni contrastanti con riferimento al regime sanzionatorio applicabile.

Con il messaggio n. 821 del 15.1.2014 é arrivato il chiarimento ufficiale. Per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potrà essere applicato, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011), quanto disposto dall’art.116, comma 15, lettera a) della Legge 388/2000 che prevede la possibilità di riduzione delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi sino alla misura degli interessi legali, allorché risulti che l’inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, connesse a contrastanti orientamenti interpretativi.

Ciò a condizione che l’interessato:

  • produca apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
  • si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
  • non risulti gravato da altri debiti contributivi, diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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