Tutto e subito! È la condizione richiesta per aderire alla minisanatoria delle cartelle esattoriali che consentirà di regolarizzare le proprie pendenze con il fisco prevista dalla Legge di Stabilità (legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Vediamo di capirne un po’ di più.
Soggetti interessati
Sono i soggetti che hanno debiti verso le agenzie fiscali, gli uffici statali, le regioni, le province e i comuni, affidati in riscossione entro la data del 31 ottobre 2013. La sanatoria include anche gli avvisi esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 affidati in riscossione fino alla medesima data.
Sono escluse invece le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della magistratura contabile (Corte dei Conti).
Modalità di adesione
I soggetti interessati devono provvedere al pagamento dell’intero importo originariamente iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del DPR 602/73, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto.
In buona sostanza, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi e con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure quello residuo oltre alle somme dovute a titolo di remunerazione (art. 17 D.Lgs n. 112/99).
Per le rateazioni in corso, dal momento che a seguito dell’adesione al minicondono, gli interessi di dilazione non saranno più dovuti, si dovrà procedere allo scorporo.
Modalità di pagamento
Alla luce del contenuto dei commi 618 – 624 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 non vengono fino ad ora stabilite le modalità per effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Stando così le cose, si deduce che il debitore dovrà eseguire il pagamento direttamente al concessionario della riscossione competente (non oso pensare ai disagi e alle lunghe code per i contribuenti che aderiscono).
Termini di adesione
Il termine entro cui aderire alla sanatoria per le cartelle esattoriali è fissata al 28 febbraio 2014.
Sospensione della riscossione
Al fine di consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino alla data del 15 marzo 2014. Fino allo stesso periodo resteranno sospesi anche i termini di prescrizione.
Obblighi dell’agente della riscossione
Dopo aver ricevuto il pagamento, l’agente della riscossione è automaticamente obbligato a trasmettere, entro la data del 30 giugno 2014, a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno aderito alla sanatoria effettuando i pagamenti entro il termine previsto.
E sempre entro il 30 giugno 2014, l’agente della riscossione ha l’obbligo di informare, tramite posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento delle somme nei termini previsti, dell’avvenuta estinzione del debito.
Resto sempre dell’idea che questa sanatoria è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati. Come è possibile pretendere che tantissimi contribuenti (privati cittadini, aziende e professionisti in crisi) possano pagare i loro debiti arretrati, pur senza interessi, entro il 28 febbraio?
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN