Iscritti alla gestione separata INPS: in vigore le nuove aliquote

Con la Legge di Stabilità 2014 sono entrate in vigore, dal 1° gennaio 2014, le nuove aliquote relative alla gestione separata INPS.  Riepiloghiamo quali sono i soggetti obbligati all’iscrizione e quali sono gli aumenti contributivi.

In particolare, le aliquote dovute dagli iscritti sono le seguenti:

  1. per collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria oppure titolari di pensione l’aliquota contributiva passa al 22%;
  2. per i collaboratori privi di altra tutela previdenziale è necessario formulare un’ulteriore distinzione tra:
  • soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS (quindi non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati), titolari di Partita IVA. In questo caso l’aliquota rimane bloccata al 27% a cui si aggiunge l’ulteriore contribuzione dell’ 0,72%;
  • lavoratori autonomi senza cassa né pensionati, privi di partita IVA che risultano  iscritti alla sola gestione separata. Rimane confermato quanto previsto dalla legge sul mercato del lavoro che prevede l’innalzamento dell’aliquota contributiva al 28% con l’ulteriore contributo dello 0,72 per un totale del 28,72%.

Va ricordato che l’ulteriore contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla malattia e al trattamento economico per congedo parentale.

Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2014, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2013. Tale regola generale trova tuttavia un’eccezione per i compensi assimilati, ai sensi dell’art. 50, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente (co.co.co. / co.co.pro), dove si prevede l’applicazione del principio di cassa allargata.

I soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS e all’obbligo contributivo sono:

1) I venditori porta a porta (solo se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6,410,26);

2) I collaboratori coordinati e continuativi, compresi i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compensi in qualità di amministratori come ammesso dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 26.1.2012, n. 15) che ha confermato la compatibilità della “doppia iscrizione” (IVS per il lavoro svolto e gestione separata per i compensi in qualità di amministratore);

3) I lavoratori autonomi occasionali (solo se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 5.000). Al riguardo va precisato che il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 del C.C.) si caratterizza per:

  • assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
  • mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  • carattere episodico dell’attività;
  • completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione.

In mancanza di tali requisiti il rapporto di lavoro si configura come collaborazione occasionale assoggettata all’obbligo contributivo in ogni caso, a prescindere dagli importi complessivamente percepiti.

4) Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

5) I collaboratori a progetto;

6) I lavoratori autonomi titolari di partita Iva privi di una cassa di previdenza.

È il caso di riepilogare l’agenda degli aumenti contributivi per gli iscritti alla gestione separata secondo quanto previsto dalla stessa legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) che ha modificato quanto già previsto dalla legge per il mercato del lavoro (L. n. 92/2012).

Cattura

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN