Secondo quanto dettato dal TUR, tutti i contratti di locazione, anche finanziaria, relativi a beni mobili e a prestazioni di servizi sono assoggettati a IVA. I medesimi contratti, ancorché assoggettati a IVA, scontano l’imposta di registro in misura fissa. Se la locazione è esclusa dall’applicazione dell’IVA, il contratto sconta l’imposta di registro del 3% sul corrispettivo pattuito.
È nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E dello scorso 19 dicembre che vengono fornite approfondite informazioni sui profili catastali e fiscali inerenti gli impianti fotovoltaici. In particolare, in riguardo alle imposte di registro e ipocatastali, viene trattata la locazione degli stessi, distinguendo tra locazione e locazione finanziaria.
Nel caso di locazione dell’impianto fotovoltaico quale bene immobile – immobili di categoria D1 o D10 – esclusi dall’applicazione dell’IVA, viene applicata l’imposta di registro nella misura del 2%; se invece trattasi di locazione di immobili strumentali con applicazione dell’IVA, viene applicata l’imposta di registro nella misura dell’1%. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dal totale dei canoni pattuiti per l’intera durata del contratto.
Nel caso di locazione finanziaria dell’impianto fotovoltaico quale bene immobile – immobili di categoria D1 o D10 – il contratto sconta l’imposta di registro in misura fissa se il contratto è stipulato in forma privata non autenticata; se invece trattasi di locazione finanziaria di immobili strumentali con applicazione dell’IVA, viene applicata l’imposta di cui agli articoli 5 c.1 e 40 del TUR.
Nella medesima Circolare si affronta il tema della locazione del terreno sul quale è successivamente realizzato l’impianto fotovoltaico. In questo caso è necessario verificare se ciò comporti o meno la variazione della destinazione urbanistica del terreno stesso.
Poiché per la costruzione dell’impianto è necessaria apposita autorizzazione regionale o provinciale e poiché è possibile che tali impianti possano essere istituiti in zone agricole, ai fini fiscali, la costruzione su un terreno di un impianto fotovoltaico non comporta automaticamente la medesima classificazione del terreno in cui sorge.
Il contratto di locazione del terreno sul quale è costruito l’impianto sarà:
- Esente IVA art.10 c. 1 n.8) se il terreno non è suscettibile di utilizzazione edificatoria; in questo caso è dovuta l’imposta di registro dello 0,50% se trattasi di fondo rustico e del 2% negli altri casi;
- Imponibile IVA con aliquota ordinaria e il terreno non è suscettibile di utilizzazione edificatoria; in questo caso l’imposta di registro è dovuta in misura fissa nell’importo di Euro 67,00.
Rita Martin – Centro Studi CGN