Spesometro anche per le associazioni: l’Agenzia delle Entrate risponde alle FAQ

A pochissimi giorni dalla scadenza, l’Agenzia delle Entrate pubblica sul sito istituzionale due importanti risposte in materia di “spesometro“(art. 21 del DL 78/2010): gli enti non commerciali che hanno optato per il regime di favore previsto dalla Legge 398/1991 sono soggetti all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non solo per le operazioni attive commerciali, ma anche per quelle passive; e per gli acquisti promiscui, la comunicazione deve riguardare solo gli importi relativi all’attività commerciale.

Come é noto, le associazioni che hanno optato per il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 non sono tenute alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute. Questo aveva portato i soggetti interessati a ritenere che le proprie associazioni fossero esentate dall’obbligo comunicativo di cui all’art. 21 del DL 78/2010.  L’Agenzia delle Entrate ha risposto chiaramente che anche tali enti non commerciali rientrano tra quelli obbligati all’invio dello “spesometro” al pari degli enti commerciali, in quanto tale obbligo é correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.

Per l’individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione, si fa un esplicito richiamo ai punti 6.3 e 7.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, che stabilisce che per la comunicazione analitica assume rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione (in assenza di registrazione) mentre per la comunicazione aggregata rileva la data di ricezione della fattura.

Con riferimento invece al secondo grande quesito posto, ossia come ci si debba comportare in tutti quei casi in cui le fatture in oggetto si riferiscano sia all’attività istituzionale che a quella commerciale, l’Agenzia ha risposto che “gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA“. Nel caso di fatture riportanti spese “promiscue”, l’obbligo si riterrà assolto esclusivamente con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Qualora per l’associazione sussistano delle difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, sarà possibile comunicare l’intero importo della fattura.

Tuttavia l’Agenzia ricorda che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciali potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione in quanto trattasi di operazioni già oggetto di autonoma comunicazione all’anagrafe tributaria (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/08/2013, par. 4.1).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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