L’introduzione delle novità in materia di tributi locali (IMU, IUC, TASI e TARI), in combinazione con la potestà regolamentare in capo ai Comuni, moltiplicherà aliquote, riduzioni, detrazioni. E, tanto per non farci mancare nulla, anche le scadenze di pagamento e le dichiarazioni IUC potranno essere le più disparate. Come un caleidoscopio, è impressionante la variabilità di situazioni e casi particolari che il contribuente potrebbe trovarsi di fronte quando si tratterà di versare le imposte sulla casa, soprattutto se possiede immobili in Comuni diversi. Cerchiamo, per quanto possibile, di fare chiarezza.
Se il federalismo fiscale doveva essere un dedalo di regole tale da affossare qualsiasi principio di civiltà giuridica allora è il caso di ripensare al sistema dei tributi locali, concependolo secondo logiche diverse rispetto a quelle seguite finora.
Riguardo alla TASI, in questo articolo, riportiamo in sintesi le variabili a disposizione dei Comuni, che permetteranno a questi ultimi di decidere in estrema libertà (con l’unico limite della scelta non irragionevole), i diversi elementi che incidono nella determinazione del tributo.
La TA.S.I è l’acronimo di “Tributo per i Servizi Indivisibili” (la lettera A non si capisce a cosa corrisponda, forse si tratta di una semplificazione comunicativa per accostarla alla TA.RI. che invece sta per “TAssa sui RIfiuti”). Il tributo si pone l’obiettivo di garantire la copertura finanziaria dei servizi cd. indivisibili quali illuminazione, verde pubblico e sicurezza dei Comuni. Non trattandosi di una tassa (nel senso tecnico del termine), si spiega perché l’hanno denominata Tributo e la chiamano tassa.
Il versamento della TA.S.I. spetta a chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo fabbricati, comprendendo tra questi ultimi l’abitazione principale, aree scoperte ed edificabili.
La definizione di aree scoperte non è nota. Invece per quanto concerne la nozione di abitazione principale si dovrà far riferimento, secondo un abusato uso della tecnica del rinvio, che costringe l’operatore ad un impegnativo lavoro di ricostruzione normativa, alla definizione in uso ai fini dell’IMU.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TA.S.I verrà ripartita tra i due soggetti (titolare del diritto reale e detentore) nella misura stabilita dal Comune nel regolamento. Al detentore spetterà il pagamento del tributo nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, secondo le scelte che formulerà il Comune. La restante parte resterà a carico del titolare del diritto reale.
Base imponibile. La norma rinvia alle regole previste per l’applicazione dell’IMU.
Aliquota: l’aliquota si colloca tra l’1 e il 2,5 per mille tenendo presente che l’aliquota massima stabilita dalla sommatoria dell’IMU con la TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà superare il 10,6 per mille.
In questa cornice, il Comune può spaziare come meglio crede azzerando l’aliquota TASI o aumentandola fino al suo limite massimo. L’estrema variabilità verrà accentuata dalle modifiche in arrivo che prevedono un aumento dell’aliquota massima della TASI dello 0,8 per mille, portando il limite al 3,3 per mille e fissando la soglia IMU + TASI dal 10,6 all’11,4 per mille.
Riduzioni ed esenzioni. I Comuni, nell’ambito della potestà regolamentare, potranno disciplinare riduzione ed esenzioni della TA.S.I. nel caso di:
a. abitazioni con unico occupante;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c. locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e. fabbricati rurali a uso abitativo;
f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
La disciplina delle riduzioni potrà tener conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.
Detrazioni. Ogni Comune potrà decidere autonomamente i destinatari delle detrazioni. Se con l’IMU le detrazioni, oltre a quella per l’abitazione principale, riguardavano i figli conviventi fino a 26 anni, con la TASI, i Comuni avranno la più ampia libertà nel decidere i destinatari delle detrazioni, con l’unico limite che non permette scelte irragionevoli.
Il contribuente con più immobili in diversi Comuni e i commercialisti che dovranno assisterli rischiano di ritrovarsi con una molteplicità di situazioni e casi particolari.
Versamenti. Il versamento della TA.S.I. potrà essere effettuato con modello F24, oppure con bollettino di conto corrente postale. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze del tributo, prevedendo normalmente almeno due rate a scadenza semestrale, con importi anche differenziati. È consentito al contribuente il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Se consideriamo i tributi sulla casa (IMU, TASI e TARI), lo scenario che si intravvede è che ogni mese, per lo stesso Comune, ci potrà essere una scadenza.
Dichiarazione. AI fine della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
Una buona notizia che passa in secondo piano in quanto i modelli da utilizzare saranno concepiti dai Comuni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN