Allarme rientrato: nessun taglio alle detrazioni fiscali del 19%

Allarme rientrato per milioni di contribuenti. Il D.L. n. 4/2014, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha abrogato una disposizione che prevedeva la riduzione della detrazione IRPEF del 19%.

L’art. 1, comma 575 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), in tema di oneri detraibili, aveva infatti previsto che entro il 31.01.2014 si sarebbero dovuti adottare specifici provvedimenti volti alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR. Tali provvedimenti normativi avrebbero dovuto assicurare maggiori entrate allo Stato, tenendo comunque conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.

Il successivo comma 576 stabiliva inoltre che, qualora entro la data del 31.01.2014 non fossero stati adottati i previsti provvedimenti, la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art.15, comma 1, del TUIR si sarebbe dovuta ridurre al 18% per il 2013 (con effetto retroattivo) e al 17% a decorrere dal 2014.

In particolare si parla degli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto (e la costruzione) dell’abitazione principale e per l’acquisto di altri immobili, delle spese veterinarie, delle spese sanitarie, delle spese funebri, di istruzione, e di tutte quelle spese sulle quali i contribuenti fanno affidamento allo scopo di recuperare in sede di Modello 730 o Unico una parte delle somme spese durante l’anno.

Poche sarebbero state le tipologie di oneri detraibili escluse dalla possibile riduzione, come ad esempio le erogazioni liberali alle ONLUS e ai partiti politici, la cui misura di detraibilità era già stata innalzata al 24% a decorrere dal periodo d’imposta 2013, oppure le spese per il recupero del patrimonio edilizio e di  riqualificazione energetica e le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad un intervento di ristrutturazione.

L’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2014 ha disposto l’abrogazione dei commi 575 e 576 dell’art. 1, Finanziaria 2014, confermando così la disciplina vigente che fissa al 19% la misura della detrazione.

Il comma 2 del medesimo articolo ha poi chiarito che la copertura finanziaria sarà assicurata incrementando le previsioni di risparmio previste dalla “spending review”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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