I proprietari di immobili locati dichiarano l’importo percepito nell’anno d’imposta nel modello dichiarativo ai fini dell’imposizione dell’IRPEF e delle relative addizionali. Essi, inoltre, devono corrispondere l’IMU al Comune in cui l’immobile è situato. I redditi da locazione subiscono una deduzione forfettaria annua, a titolo di abbattimento delle spese sostenute nell’anno dal proprietario dell’immobile. Ma come è cambiato questo abbattimento forfettario?
Fino a tutto il 2012 la locazione ad uso abitativo, non assoggettata a cedolare secca, aveva diritto a una deduzione forfettaria del 15% sul reddito conseguito nell’anno d’imposta.
La Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, con l’art.4, c.74, ha modificato il c.4-bis dell’art.37 del TUIR, che regola le deduzioni forfettarie sui canoni di locazione, portando la riduzione al 5%.
Ecco che, quindi, sia in caso di contratto di locazione a canone libero sia in caso di contratto di locazione a canone concordato, aumenta la base imponibile sulla quale calcolare IRPEF e relative addizionali.
Vediamo un esempio.
– Anno d’imposta 2012 e reddito da locazione (canone libero) pari a Euro 10.000,00; il locatore, residente in provincia di Roma, in virtù della deduzione del 15%, indicava in dichiarazione Euro 8.500,00 (sempre se tale importo era superiore alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%).
Presupponendo che il contribuente avesse esclusivamente tale reddito, egli andava a corrispondere un saldo IRPEF per Euro 1.955,00, un saldo di add.le reg.le di Euro 147,00 e di add.le com.le di Euro 68,00 (totale Euro 2.170,00).
– Anno d’imposta 2013 e reddito da locazione (canone libero) pari a Euro 10.000,00; il medesimo locatore, in virtù della deduzione del 5%, indicherà in dichiarazione Euro 9.500,00.
Presupponendo che il contribuente abbia esclusivamente tale reddito, egli andrà a corrispondere un saldo IRPEF per Euro 2.185,00, un saldo di add.le reg.le di Euro 164,00 e di add.le com.le di Euro 76,00 (totale Euro 2.425,00).
– Ecco che diviene maggiormente conveniente l’applicazione della cedolare secca, ancorché la base imponibile sia il 100% del canone percepito. Infatti, l’imposta è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali ed è calcolata, in caso di canone libero, con l’aliquota del 21%.
Presupponendo che il contribuente abbia esclusivamente tale reddito, egli andrà a corrispondere un saldo cedolare secca per Euro 2.100,00; non è dovuta alcuna addizionale.
La cedolare secca diviene ancora più favorevole per il contribuente se il contratto di locazione è a canone concordato. In questo caso, infatti, fino all’anno d’imposta 2012 l’aliquota d’imposta era del 19%. Con la Legge di stabilità 2014 tale percentuale è stata abbassata al 15% (rimane ferma quella del 21%), portando a una notevole riduzione dell’imposta da versare.
Rita Martin – Centro Studi CGN