Come certificare le ritenute d’acconto entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta devono consegnare o spedire ai percipienti le certificazioni attestanti l’effettuazione dei pagamenti delle ritenute fiscali operate nel corso del 2013. Per chi nasce l’obbligo? E quali sono le modalità operative?

I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che corrispondono compensi a lavoratori autonomi o provvigioni ad agenti, rappresentanti di commercio e venditori porta a porta sono obbligati a:

  1. versare le ritenute d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
  2. provvedere alla predisposizione e all’invio di una certificazione annuale che attesti l’effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi;
  3. provvedere alla compilazione e all’invio del modello 770.

Riguardo al punto 1, nulla da dire (posto che tutti i pagamenti siano stati effettuati alle scadenze stabilite). Sul punto 3, idem perché la scadenza è ancora lontana!

Sul punto 2, qualche parola dobbiamo spenderla, perché tra pochi giorni, esattamente entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta che nel corso del 2013 hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi o corrisposto provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio saranno tenuti a inviare ai percipienti le certificazioni delle ritenute d’acconto versate.

Quali sono le ritenute d’acconto da certificare?

Dalla lettura degli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973, si evince che sui seguenti compensi deve essere operata la ritenuta d’acconto (e pertanto da certificare):

  • compensi erogati a titolo di lavoro autonomo occasionale;
  • compensi erogati a titolo di lavoro autonomo professionale;
  • provvigioni derivanti da rapporti di mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d’affari e da vendite a domicilio;
  • utili corrisposti e relativi a contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • somme erogate a titolo di diritto d’autore;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
  • indennità per la cessazione da funzioni notarili;
  • indennità per la cessazione di attività sportiva professionale.

Perché è obbligatoria la certificazione delle ritenute d’acconto?

La risposta viene dall’articolo 22 c.1 lett. c del TUIR che stabilisce che dall’imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute d’acconto operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.

Da ciò si evince che la certificazione delle ritenute costituisce titolo per scomputare l’importo delle ritenute dall’imposta lorda dovuta sul reddito. Ma non è l’unico strumento!

Ai fini dello scomputo delle ritenute subite, in caso di controllo, è orientamento giurisprudenziale ritenere comunque ammissibile l’utilizzo di documentazione presentata dal percettore come la copia della fattura emessa e l’estratto conto bancario.

Come si compila la certificazione delle ritenute d’acconto?

La certificazione delle ritenute d’acconto va redatta in forma libera. Deve però contenere alcuni dati necessari alla compilazione del modello 770. In particolare:

  • i dati anagrafici del committente  e del percipiente;
  • l’ammontare lordo del compenso erogato;
  • la ritenuta operata;
  • l’importo non soggetto a ritenuta;
  • il contributo INPS 4% addebitato a titolo di rivalsa dagli iscritti alla gestione separata;
  • la causale della corresponsione delle somme erogate e la data del pagamento.

Sanzioni e multe

L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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