Il regime dei contribuenti minimi è stato istituito dalla Legge 244 del 2007 (Finanziaria 2008). Si tratta di un regime agevolato che ha comportato, e comporta ancora, seppure con maggiori restrizioni, notevoli vantaggi, sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista fiscale. In questo articolo riepiloghiamo le condizioni di accesso al regime e chiariamo, in particolare, il concetto di “mera prosecuzione”.
La legge dispone, infatti, una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti a carico dei soggetti che ne beneficiano, anche se gli stessi devono rispettare alcune regole di accesso e di mantenimento nel regime.
Con il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 sono state apportate modifiche considerevoli che ne hanno delimitato il campo di applicazione e che hanno stabilito, contestualmente, un nuovo regime per i soggetti che, non avendo più le caratteristiche sostanziali, devono forzatamente fuoriuscirne.
Il nuovo regime dei contribuenti minimi viene denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1 e 2 del D.L. 98/2011”.
Senza soffermarci sulle tipologie di agevolazione e ferme restando tutte le regole stabilite dall’art.1, c.96 del D.L. 244/2007, i soggetti beneficiari ivi elencati possono, già dal 1 gennaio 2012, entrare nel nuovo regime agevolato se:
- non hanno esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività è una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000,00;
- l’attività non costituisce in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta in forma di lavoratore dipendente o autonomo, con esclusione della pratica professionale (Provvedimento 185820/2011).
Quest’ultimo concetto è molto spesso di dubbia interpretazione.
Cosa si intende per “mera prosecuzione”?
Per verificare la mera prosecuzione di altra attività, è necessario far riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 2001, nella quale si specifica che per mera prosecuzione è considerata anche “quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.
Il requisito va verificato nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non precludono l’accesso al regime i lavori svolti come co.co.co., il lavoro dipendente a tempo determinato, le prestazioni occasionali e l’esercizio della pratica obbligatoria professionale.
Tale condizione, inoltre, non opera nel caso in cui, anche in presenza di lavoro a tempo indeterminato, il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Rita Martin – Centro Studi CGN