L’INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2014 da artigiani e commercianti (Circolare n. 19 del 04.02.2014). Vediamo quali sono i contributi minimi annui, quali sono le riduzioni per alcune tipologie di lavoratori, quali sono i termini e le modalità di pagamento.
Si ricorda che, per effetto della Manovra Monti (art.24, comma 22, D.L. 201/2011), le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS saranno incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. In particolare le nuove aliquote contributive 2014 sono pari a:
- 22,20% per gli artigiani;
- 22,29% per i commercianti.
Sono confermate le riduzioni per le seguenti tipologie di lavoratori:
- i lavoratori di età inferiore a 21 anni impiegati prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciale, che usufruiscono della riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive;
- i pensionati di età superiore a 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’INPS, che usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Per quanto riguarda il minimale di reddito per il 2014 da prendere in considerazione per il calcolo del contributo dovuto, la Circolare n. 19 rende noto che il suo valore é € 15.516,00. Pertanto i contributi fissi dovuti sul minimale rapportati ad anno sono i seguenti:
Per quanto riguarda la contribuzione eccedente il minimale, l’INPS ricorda che per i redditi che superano il minimale di 15.516,00, sulla quota di reddito eccedente tale minimale e fino al limite di € 46.031,00, si applicano le aliquote contributive sopra descritte.
Sulla quota eccedente il limite di € 46.031,00 e fino al massimale annuo di € 76.718,00, le aliquote sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, secondo quanto previsto dall’art.3-ter della D.L. n. 384 del 19.09.1992.
Schematizzando:
Si ricorda che il massimale di reddito per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non é pari a € 76.718,00 ma a € 100.123,00.
La Circolare in esame si sofferma anche sui termini e sulle modalità di versamento. I contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite i modelli F24 alle seguenti scadenze:
- Prima rata: 16.05.2014;
- Seconda rata: 20.08.2014;
- Terza rata: 17.11.2014;
- Quarta rata: 16.02.2015.
Mentre quelli dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/