Diritto annuale da ravvedere? Niente paura!

Il versamento del diritto annuale per l’anno 2013 andava versato entro lunedì 17 giugno 2013 (poiché il 16 giugno 2013 era domenica), termine che coincideva con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Chi non lo ha ancora versato ed è obbligato al pagamento, deve quindi regolarizzare al più presto la sua posizione.

L’articolo 13 del D.Lgs. 472/97 prevede che, con il ravvedimento operoso, le imprese possano sanare spontaneamente, ma entro specifici limiti e termini, le violazioni commesse mediante uno sconto delle sanzioni che, invece di essere pari al 30%, si riducono secondo le misure previste. Nel caso in questione il versamento del diritto annuale con ravvedimento può avvenire entro un anno dall’omissione (16 giugno 2014) con una riduzione pari a 1/8 del minimo (codice tributo 3852). Inoltre, è necessario che:

  • la violazione non sia già stata constatata (in sede di controllo o ispezione da parte dell’Amministrazione Finanziaria) e/o notificata (a mezzo di qualunque avviso: ex art. 36-bis, DPR 600/73, 54-bis ex art. DPR 633/73, verbali, ecc.) al contribuente;
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

Oltre al versamento del tributo dovuto ma non versato o versato in misura insufficiente e al versamento della sanzione ridotta, bisogna versare anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Da notare, tuttavia, che il nuovo tasso dell’1% va applicato soltanto in relazione al periodo di tempo che intercorre tra il 1º gennaio 2014 e il giorno in cui verrà effettuato il versamento tardivo. Dal 17 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, invece, bisognerà applicare il tasso del 2,5% (codice tributo 3851).

Le stesse modalità di calcolo valgono anche nel caso in cui non sia stato pagato il diritto annuale di anni precedenti il 2013, secondo la tabella seguente:

 

Periodo Norme

Saggio di interesse

21.04.1942 – 15.12.1990 art. 1284 cod. civ.

5%

16.12.1990 – 31.12.1996 L. 353/90 e L. 408/90

10%

01.01.1997 – 31.12.1998 L. 662/96

5%

01.01.1999 – 31.12.2000 Dm Tesoro 10.12.1998

2,5%

01.01.2001 – 31.12.2001 Dm Tesoro 11.12.2000

3,5%

01.01.2002 – 31.12.2003 Dm Economia 11.12.2001

3%

01.01.2004 – 31.12.2007 Dm Economia 01.12.2003

2,5%

01.01.2008 – 31.12.2009 Dm Economia 12.12.2007

3%

01.01.2010 – 31.12.2010 Dm Economia 04.12.2009

1%

01.01.2011 – 31-12-2011 Dm Economia 07.12.2010

1,5%

01.01.2012 – 31-12-2013 Dm Economia 12.12.2011

2,5%

01.01.2014 – Dm Economia 13.12.2013

1%

 

Il pagamento deve essere fatto tramite modello F24 con modalità telematica, ed è esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.

Esonerate dal versamento, secondo quanto disposto dall’articolo 26, comma 8, del decreto legge 179/2012, sono le start up innovative che chiedono l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese. L’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura comunque non oltre il quarto anno dall’iscrizione.

Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3587/C del 20 giugno 2005, la sanzione dovrà essere, di norma, irrogata all’impresa per la quale risponderà il titolare, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori, nel caso di società di persone, la stessa società, nel caso di società di capitali e società cooperative. Nel caso, infine, delle società liquidate o cessate, la sanzione dovrà essere irrogata al liquidatore, rispettando comunque i termini di decadenza e di prescrizione.

Giorgia Martin – Centro Studi CGN