È stata sospesa fino al 1° luglio 2014 l’operatività della ritenuta a titolo di acconto del 20% sui bonifici esteri. È quanto stabilito ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, su richiesta del MEF. La nuova regola di tassazione alla fonte prevista per i redditi e i flussi finanziari di fonte estera era entrata in vigore, senza troppa pubblicità lo scorso 1 febbraio. Chiariamo meglio di cosa si tratta.
Il nuovo art.4 della Legge 167/90, al comma 2, prevede l’applicazione di una ritenuta sui redditi esteri di capitale e sui redditi di attività estere di natura finanziaria se per l’accredito in Italia il contribuente si avvale di un intermediario. Questo è un obbligo a prescindere; cioè non dipende dal fatto che tali redditi di natura estera siano o meno collocati nel territorio italiano.
La ritenuta, a titolo di acconto, è pari al 20% della base imponibile.
In merito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che ha fornito spiegazioni dettagliate nella Circolare 38/E/2013.
Chi sono gli intermediari
Sono considerati intermediari i soggetti indicati nell’art.11 c. 1 e c.2 del D.Lgs. 231/2007, tra i quali, ad esempio, le banche, Poste Italiane spa, Cassa depositi e prestiti spa, le SIM, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società finanziarie, ecc.
Le tipologie di reddito
La ritenuta del 20% è applicata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e dei flussi finanziari di:
- redditi di capitale quali interessi e altri proventi derivanti da contratti di mutuo, di deposito o di c/c (bancari o non bancari); rendite perpetue, fidejussioni (art.44 c.1, lett. a), c) d) e h) del TUIR), che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, derivanti da investimenti all’estero e da attività finanziarie estere, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e più precisamente:
- le plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero;
- le plusvalenze imponibili realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione;
- i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero;
- i redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero;
- le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti o in società residenti qualora detenute all’estero, nonché le plusvalenze derivanti da fattispecie assimilate.
Il contribuente è tenuto a fornire all’intermediario tutte le informazioni utili all’individuazione della natura reddituale del flusso finanziario e della relativa base imponibile. In mancanza di dette informazioni, l’intermediario applica d’ufficio la ritenuta sull’intero importo ricevuto.
È pertanto determinante la collaborazione tra intermediario e soggetto passivo.
Se l’imposta è stata applicata in misura superiore al dovuto, ovvero se non dovuta, è possibile presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dall’art.38 del DPR 602/73.
Come stabilito con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio, gli adempimenti in questione entreranno in vigore il prossimo 1 luglio 2014. Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.
Rita Martin – Centro Studi CGN