Quali soggetti rientrano nella categoria degli imprenditori agricoli? Quali sono le condizioni che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese? Ecco la risposta.
I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, nel caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000,00 euro non sono obbligati ad iscriversi nel Registro delle Imprese, come sancito dall’art. 2, comma 3 della legge 77/1997.
Si considerano imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 34 D.P.R. 633/1972:
- i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori-soci.
Ma attenzione! Con la Risoluzione 8698 del 20 gennaio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che, nel caso di vendita su aree pubbliche, con posteggio o in modo itinerante, dei propri prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, tale imprenditore agricolo non è soggetto all’esenzione di cui sopra e dovrà quindi iscriversi al Registro delle Imprese. Ciò anche considerando l’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, recante “Esercizio dell’attività di vendita”, il quale parlando della vendita al dettaglio o in forma itinerante, al comma 3 cita: “La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’ iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’ intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.”
Al riguardo si evidenzia altresì quanto chiarito dall’Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Forestali con nota del 27 settembre 2006, n.8425, ovvero che: “(…) si richiede necessariamente l’iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione” e che “(…) l’iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe”.
Qualora, pertanto, l’imprenditore agricolo in questione intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche, salvo diverso avviso delle competenti Amministrazioni chiamate in causa, ai sensi della normativa vigente in materia, incorrerebbe nell’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN