Il 9 agosto 2013 è stato convertito in legge il Decreto n. 69 del 21 giugno 2013, noto come il Decreto del Fare, nel quale si individuavano “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. All’interno di questo decreto si inserivano anche importanti novità riguardanti la sicurezza sul lavoro. Riepiloghiamo le novità più rilevanti.
Tra le novità principali ricordiamo:
- semplificazione in tema di sicurezza nei lavori dati in appalto (DUVRI);
- credito formativo riguardante la formazione al fine di evitare il ripetersi di percorsi formativi di uguali contenuti;
- numero semplificazioni nel campo dell’edilizia, come ad esempio per il POS (piano operativo di sicurezza) o per il PSC (piano di sicurezza e coordinamento);
- notevoli agevolazioni riguardanti gli obblighi di informazione formazione e sorveglianza sanitaria per le prestazioni lavorative di breve durata. Nel caso in cui non si superino le 50 giornate lavorative/anno;
- trasmissione telematica del certificato di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza;
- introduzione di una nuova forma di “attestazione della valutazione del rischio” in sostituzione del DVR per le aziende classificate con un rischio basso.
La guida alle semplificazioni del Decreto del Fare pubblicata dal Ministero della pubblica amministrazione e delle semplificazioni sintetizzava con un perentorio “meno carta più sicurezza” l’insieme delle novità introdotte dal Decreto in tema di sicurezza sul lavoro. Purtroppo, pur essendo passati sette mesi dall’entrata in vigore, siamo ancora in attesa dei decreti attuativi che rendano possibili molte delle semplificazioni previste.
Nello specifico ci riferiamo a quella che è la novità più rilevante per gli Studi Professionali introdotta dal decreto (entrato in vigore dal 22 giugno 2013), ovvero la possibilità di poter certificare l’effettuata valutazione dei rischi mediante un documento che ne attesti la valutazione, in luogo della stesura del DVR. Il Decreto introduce infatti, solo per le realtà a basso rischio, la possibilità di “attestare l’avvenuta valutazione dei rischi”. Alle due possibili strade già esistenti per questo scopo (valutazione tramite le procedure standardizzate e redazione del DVR), se ne viene quindi ad aggiungere una terza, che molto assomiglia alla vecchia autocertificazione della valutazione dei rischi. In realtà questo nuovo documento, che deve però ancora vedere la luce, dovrà essere profondamente diverso dalla semplice autocertificazione, più volte “scaduta” e più volte prorogata, che già conosciamo. Questo perché il superamento dell’autocertificazione e l’adozione delle procedure standardizzate furono anche conseguenza di una procedura d’infrazione aperta dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia che contestava la validità stessa dell’autocertificazione.
Tuttavia, come dicevamo, pur essendo abbondantemente trascorsi i 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero il periodo entro il quale sarebbero dovuti essere pubblicati i nuovi modelli di “attestazione” del rischio e i criteri con i quali individuare le aziende definibili a basso rischio, non si ha ancora alcuna notizia al riguardo. Nessun nuovo elemento è emerso in questi mesi, con il risultato che questa semplificazione di tempi e di costi per le aziende resta una possibilità solo sulla carta. E considerando che le misure adottate dal decreto sono state prese e pensate sotto lo slogan del “meno carta più sicurezza”, pare proprio una beffa. Tutte le aziende, allo stato attuale delle cose, continuano ad essere assoggettate all’obbligo di dover utilizzare le procedure standardizzate (DVR Semplificato) o di elaborare il documento di valutazione dei rischi ordinario (DVR).
Alessandro Culos – Centro Studi CGN