Alla luce delle recenti novità introdotte dalla Legge di Stabilità, come cambia il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi all’abitazione principale? Quali sono le conseguenze ai fini della determinazione della soglia per considerare un familiare a carico oppure per verificare l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi? In questo articolo analizziamo le recenti modifiche in materia, illustrando le conseguenze pratiche che il contribuente si troverà di fronte nella prossima dichiarazione dei redditi.
Con l’avvento dell’IMU, il principio di sostituzione IMU/IRPEF, aveva portato un effetto benefico per diverse famiglie in sede di dichiarazione dei redditi. Sul tema la circolare n. 5/E/2013 era stata chiara: per gli immobili non locati, inclusi quelli destinati ad abitazione principale, sono neutralizzati gli effetti reddituali, atteso che l’IMU sostituisce a tutti gli effetti l’IRPEF. Tale assunto aveva portato:
- ad escludere il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale dal reddito complessivo IRPEF;
- a non considerare tali importi ai fini della determinazione delle detrazioni e delle deduzioni rapportate al reddito complessivo.
I vantaggi per le famiglie erano evidenti per quanto riguardava i carichi familiari, la determinazione delle detrazioni e gli obblighi dichiarativi connessi.
La Legge di Stabilità 2014 riscrive l’art. 13 della legge 214/2011 escludendo il possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze dal presupposto impositivo ai fini dell’IMU e aggiungendo: “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.
La novità in esame elimina il possesso di un’abitazione non di lusso dal campo di applicazione dell’IMU, con la conseguente soppressione dell’effetto sostitutivo dell’IMU sulle imposte dei redditi afferenti che aveva portato benefici in termini di parziale restituzione dell’IMU (seppure per vie indirette). L’effetto pratico sarà quello di dover considerare i redditi derivanti dall’abitazione principale (e pertinenze) tra i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, con una serie di effetti a cascata, compresa la riesumazione della deduzione prevista ai fini reddituali (ex art. 10, comma 3-bis del TUIR) per il possesso dell’abitazione principale.
In pratica, per l’anno 2013 l’abitazione principale (e pertinenze) è esclusa dall’IMU; pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ne consegue la previsione di una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Il modello 730-3/2014 riflette tale novità prevedendo:
- nel riepilogo dei redditi, al rigo 7, il campo “Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU”;
- al rigo 12 il campo “Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)”.
Per esempio:
Due coniugi, di cui uno avente un reddito diverso di euro 2.000, in possesso dell’abitazione principale con una rendita pari a euro 1.000. Per l’anno 2012, tale coniuge poteva essere considerato fiscalmente a carico in quanto il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale non concorreva a formare il reddito complessivo. Il reddito complessivo si attestava a euro 2.000, al di sotto del limite pari a euro 2.841.
Per l’anno 2013, invece, si torna al passato, come per il 2011, in quanto quel coniuge non potrà essere considerato fiscalmente a carico dato che il suo reddito complessivo ammonta a euro 3.000.
Per i contribuenti in possesso di un’abitazione di lusso non ci sarà alcuna conseguenza derivante dalle novità introdotte dalla Legge di Stabilità. La soggezione all’IMU di tali immobili comporta l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF, da cui deriva l’indicazione di tali redditi nel campo 148 del modello 730-3/2014. In queste ipostesi, per completezza, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nel quadro B, nella colonna 12 “Casi particolari IMU” va indicato il codice 2.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN