Ci risiamo. Dal lontano 2002, ogni anno, con la Legge di Stabilità, sono riaperti i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio. Inoltre, da qualche anno è data la possibilità di scomputare dalla nuova imposta dovuta quella eventualmente già versata in una precedente rivalutazione. Ecco alcune istruzioni operative.
Anche la Legge finanziaria 2014, all’art.1 c. 156, riconferma la possibilità di usufruire di tale agevolazione.
Ma perché rivalutare?
Lo scopo è quello, ovviamente, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e di partecipazioni in società non quotate, aumentandone il valore e riducendone così l’eventuale plusvalenza che si realizza in caso di cessione.
Per l’anno 2014 la Legge 147/2013 fissa i seguenti termini:
Elementi oggettivi
Possono essere oggetto di rivalutazione:
- terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2014 a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- partecipazioni in società non quotate possedute al 1 gennaio 2014.
Elementi soggettivi
Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso con esclusione quindi dei redditi d’impresa.
Pertanto, i soggetti sono i seguenti:
- le persone fisiche residenti in Italia;
- le società semplici ed equiparate residenti;
- gli enti non commerciali residenti;
- i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario redigere una perizia giurata di stima, eseguita da un dottore commercialista, espero contabile, revisore legale dei conti, perito iscritto alla CCIAA, per quanto riguarda le partecipazioni; per i terreni, la perizia deve essere effettuata da un architetto, ingegnere, geometra, dottore agronomo, perito agrario/edile iscritto alla CCIAA.
Una volta redatte, le perizie devono essere depositate per l’asseverazione alla Cancelleria del Tribunale, agli Uffici dei giudici di pace o dai Notai.
In caso di terreno, il costo della perizia può essere aggiunto al costo rivalutato (sempre se effettivamente sostenuto dal contribuente). In caso di partecipazione, la perizia si deve riferire all’intero patrimonio sociale; se la perizia viene predisposta per conto della società, questa può dedurne il costo nell’esercizio e nei quattro successivi; incrementa invece il costo rivalutato se l’importo è effettivamente sostenuto dal contribuente.
L’imposta, calcolata sull’intero valore, può essere versata:
- in unica soluzione, entro il 30 giugno 2014
- in tre rate di pari importo:
- la prima entro il 30 giugno 2014;
- la seconda entro il 30 giugno 2015 maggiorata del 3% a titolo di interessi;
- la terza entro il 30 giugno 2016 maggiorata del 6% a titolo di interessi.
Nel caso in cui l’oggetto della rivalutazione avesse già in passato usufruito della medesima agevolazione è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto già versato.
Si ricorda che con la Risoluzione n. 111/2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova rivalutazione può essere anche di valore inferiore alla precedente. In questo caso si scomputa dalla nuova imposta sostitutiva quanto già versato in precedenza fino a concorrenza dell’importo dovuto; il rimanente può essere richiesto a rimborso purché di importo non superiore alla nuova imposta versata.
In alternativa è possibile richiedere a rimborso tutto l’importo precedentemente versato, pagando l’intera imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN