Le società di capitali, S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali dovranno versare entro il 17 marzo la tassa forfettaria annuale per la numerazione di libri e registri. Ecco alcune istruzioni operative.
Dopo la soppressione dell’obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari (per effetto del disposto di cui all’art. 7-bis del D.L. n. 357/1994, convertito dalla legge n. 489/1994), ulteriori semplificazioni sono state introdotte dall’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
A decorrere dal 25 ottobre 2001 è stato, infatti, soppresso l’obbligo della bollatura di molte scritture contabili e registri, anche se è rimasto il solo obbligo della numerazione progressiva delle pagine. Secondo quanto stabilito dall’art. 23 della Tariffa, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, di cui all’art. 2215 c.c., a decorrere dal 1° febbraio 2005, è dovuta, una tassa di concessione governativa dell’importo di 67,00 euro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Obbligati a tale versamento sono gli imprenditori commerciali individuali, le società di persone, le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo) (Ris. Min. Fin, n. 108/E del 3 maggio 1996), le mutue assicuratrici, i consorzi.
Inoltre le società di capitali devono versare un importo che ammonta a 309,87 euro, a prescindere dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, a condizione che alla data del 1° gennaio 2014 l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non sia superiore a 516.456,90 euro.
L’importo da versare ammonta invece a 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2014 l’importo di 516.456,90 euro.
Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 con indicazione, nella sezione “Erario” del codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il pagamento.
Per l’importo dovuto, è possibile fare ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.
Si ricorda che per le società di nuova costituzione il pagamento va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – C/C Postale n.6007.
Le società di capitali che, invece, sono in liquidazione ordinaria devono versare la tassa forfettaria annuale fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, e cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN