La legge di stabilità 2014 ha previsto che la procedura di reclamo-mediazione ha effetto anche per i contributi previdenziali e assistenziali, che saranno dovuti sulla base imponibile valevole ai fini delle imposte sui redditi.
La mediazione tributaria obbligatoria è prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546-1992 e consiste in uno strumento deflativo del contenzioso tributario per tentare di risolvere le controversie di minore importo senza dovere ricorrere al Giudice.
La procedura riguarda le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546-1992, emessi dall’Agenzia delle Entrate (notificati a partire dal 1° aprile 2012) e dall’Agenzia del territorio (notificati a partire dal 1° dicembre 2012).
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni, di ogni altro eventuale accessorio e dei contributi previdenziali e assistenziali conseguenti.
In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
L’articolo 1, comma 611, lett. a), della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha modificato la disciplina del reclamo- mediazione tributaria prevedendo tra l’altro, che per gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Ancora è previsto che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicheranno sanzioni e interessi.
Pertanto, l’atto di mediazione indicherà anche i contributi (senza aggravio di interessi e sanzioni) calcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso.
In relazione alla disposizione citata, l’Agenzia delle Entrate il 12 febbraio 2014 ha emanato la circolare n. 1/E che oltre a richiamare quanto esposto nel presente articolo, precisa che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rilevanti ai fini del perfezionamento della mediazione va effettuato tramite modello F24.
Le causali-contributo da inserire nella sezione INPS del modello F24 sono:
- APMF per la gestione artigiani;
- CPMF per la gestione commercianti;
- LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
La stessa circolare prevede infine che nel caso in cui il pagamento avvenisse ratealmente, anche i contributi lo saranno, inserendo nel modello F24 le stesse causali previste per il pagamento in unica soluzione.
In conclusione si può dire che con la novità introdotta al comma 8 dell’art.17bis del D.Lgs. 546-1992 citato, trova collocazione normativa l’indicazione prevista dal punto 1.4 della circolare Agenzia Entrate n.9/E – 2012 circa la debenza dei contributi previdenziali ed assistenziali in sede di reclamo-mediazione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo