Cosa dobbiamo aspettarci in questo 2014 per ciò che riguarda le ispezioni della Guardia di Finanza presso gli studi professionali? Vediamo qualche dato!
Come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la Guardia di Finanza può porre in essere, nei confronti dei professionisti di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e d), controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto in oggetto e dalle relative disposizioni di attuazione. I controlli sono effettuati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza stessa.
Ma quanti controlli vengono effettuati nei confronti dei professionisti? Quali sono i criteri in base ai quali vengono scelti gli studi oggetto di ispezione?
La stessa Guardia di Finanza, recentemente interpellata dalla stampa specializzata, ha fornito alcuni dati in merito alle ispezioni svolte e ai risultati cui hanno portato.
In particolare, tra il 2010 e agosto 2013 sono state effettuate 283 ispezioni nei confronti dei professionisti, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 231/2007. Nel solo 2012, i 103 interventi effettuati hanno consentito di accertare ben 71 violazioni penali e 64 violazioni amministrative, riferite soprattutto al mancato o inesatto adempimento degli obblighi di registrazione e identificazione della clientela. Un simile andamento si evidenzia anche con riguardo all’anno 2013.
È stato, poi, confermato l’interesse dei reparti operativi della Guardia di Finanza sulla corretta osservanza dei presidi antiriciclaggio nei confronti dei professionisti anche per il 2014, atteso che taluni fenomeni illeciti possono, a parere della stessa Guardia di Finanza, essere meglio analizzati grazie alla collaborazione ai fini antiriciclaggio di tali categorie.
Con riguardo ai criteri di selezione degli studi da assoggettare a verifica, la Guardia di Finanza risponde che l’esigenza di controllo può nascere da diverse fonti, atte a mettere in evidenza indici di anomalia e di pericolosità dei soggetti vigilati, tra le quali:
- elementi conoscitivi in possesso del Reparto, anche sulla base di precedenti fiscali, penali e di polizia;
- richieste, attivazioni, segnalazioni provenienti da altri Reparti o altri enti;
- lavori a progetto dei Reparti speciali;
- irregolarità specifiche, segnalate anche dagli stessi ordini professionali.
Niente paura però: se il professionista ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ed è in grado di dar prova di ciò, non correrà nessun rischio, qualora fosse oggetto di ispezione da parte degli organi verificatori.
Cosa deve fare, quindi, il professionista, per stare al sicuro da possibili sanzioni?
Dovrà dimostrare di aver messo in atto tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, e cioè:
- identificazione e verifica dell’identità di clienti e titolari effettivi;
- ottenimento di informazioni sullo scopo e la natura delle prestazioni professionali;
- svolgimento del controllo costante nei confronti della clientela;
- corretta tenuta del fascicolo cliente;
- corretta tenuta dell’archivio unico antiriciclaggio, sia esso cartaceo ovvero informatico;
- formazione del personale;
- eventuale adempimento di obblighi di segnalazione (operazioni sospette, violazioni dei limiti per la circolazione del denaro contante).
Si ricorda, da ultimo, che gli obblighi antiriciclaggio decorrono, per i professionisti, dal lontano 22 aprile 2006, mentre, per quanto riguarda i CED, i CAF e le Società di Servizi in materia tributaria, sono operativi dal 25 maggio 2007. Si dovrà, pertanto, essere in grado di dimostrare, in sede di eventuale controllo, di essere in regola con gli obblighi antiriciclaggio per tutto il periodo della loro vigenza.
Federico Di Bella – Centro Studi CGN