Le ultime FAQ, con i chiarimenti dell’Agenzia, le abbiamo lette a fine gennaio, a ridosso del termine di presentazione del modello per il 2012, e già ci ritroviamo a parlare di Spesometro… È tempo di prepararci a presentare il modello per il 2013! Ci sono novità rispetto al 2012? Qualcuna sì, ma soprattutto, considerato che alcune spiegazioni sono arrivate in corso d’opera, vale la pena di mettere un po’ di ordine sull’argomento, tra dubbi chiariti e dubbi ancora in attesa di risposta.
I soggetti che devono presentare lo Spesometro
Obbligati ad osservare l’adempimento sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Sono esclusi solo i contribuenti minimi e gli organismi di diritto pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni etc..), in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Rientrano quindi tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione:
- i soggetti in contabilità semplificata;
- i soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative di cui all’art. 13 L. 388/2000;
- i soggetti che adottano il regime contabile agevolato previsto per i c.d. “ex minimi”;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa di cui all’art. 36-bis DPR 633/72, per le sole operazioni diverse da quelle finanziarie ;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- gli enti non commerciali per le operazioni riferibili all’attività commerciale;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli agricoltori esonerati (NOVITÀ 2013).
La prima novità rispetto al precedente invio, quindi, riguarda l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a presentare lo Spesometro per il 2013, in scadenza il prossimo aprile: si è aggiunta una nuova categoria di contribuenti fino ad ora esclusa, le imprese agricole con volume d’affari non superiore ad Euro 7.000.
Le operazioni che devono essere comunicate con lo Spesometro
Nel modello vanno riepilogati:
- i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
- i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, rilevanti ai fini IVA, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora la singola operazione sia di importo pari o superiore ad Euro 3.600, IVA compresa;
- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di persone fisiche, residenti fuori dal territorio dello stato italiano e di cittadinanza diversa da quella italiana o da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, qualora la singola operazione sia di importo pari o superiore ad Euro 1.000 e fino ad Euro 15.000.
Rispetto alle suindicate regole generali, inoltre, vige, per i soli anni 2012 e 2013, una deroga a favore degli operatori IVA che svolgono attività di commercio al minuto e di agenzie viaggio: tali soggetti possono effettuare la comunicazione delle sole fatture emesse di importo pari o superiore ad Euro 3.600 IVA inclusa, a prescindere dalla registrazione delle stesse nel registro dei corrispettivi (resta ovviamente salva la facoltà da parte dei medesimi soggetti, di comunicare anche le operazioni di importo inferiore).
Oggetto della comunicazione polivalente, dunque, sono tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA: imponibili, non imponibili ed esenti, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Ed è proprio in questo ambito (obbligo di emissione della fattura) che ci sono state delle importanti NOVITÀ nel 2013: considerato che, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce l’obbligo generalizzato di emissione della fattura per tutte le operazioni attive fuori campo IVA, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, per carenza del presupposto territoriale, è lecito chiedersi se tali operazioni, che nel 2013 hanno concorso anche alla formazione del volume d’affari, debbano o meno essere incluse nello Spesometro.
Sull’argomento l’Agenzia non si è ancora pronunciata: considerato che l’eventuale esclusione di tali operazioni potrebbe comportare l’ipotesi di invio incompleto dei dati, è consigliabile includerle.
Nulla di nuovo, invece, sul fronte delle operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione: rimangono fuori dal modello tutte le operazioni già monitorate dall’Amministrazione Finanziaria.
Quindi, non formano oggetto di comunicazione:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1 lettere “a” e “b”;
- le operazioni attive e passive, effettuate e ricevute in ambito comunitario, se già acquisite nei modelli Intrastat;
- le operazioni attive e passive, effettuate e ricevute da operatori economici con sede/residenza in paesi black list;
- le operazioni già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73;
- le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73;
- i passaggi interni di beni tra rami di azienda;
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente;
- le operazioni fuori campo IVA.
Per quanto riguarda l’esclusione delle operazioni attive e passive effettuate/ricevute da operatori economici con sede/residenza in paesi black list, giova ricordare l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia in data 19.11.2013, in occasione delle risposte fornite alle FAQ: “Resta inteso, inoltre, che le operazioni con paesi black list di importo uguale o inferiore a 500 euro, non comunicate ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. 40 del 2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente”.
Le modalità di presentazione della comunicazione
La comunicazione polivalente può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero, in forma aggregata.
La scelta esercitata è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
In deroga alla facoltà concessa di inviare i dati, a scelta, in forma analitica o aggregata, l’opzione per l’invio in forma aggregata è vietata nel caso in cui la comunicazione contenga acquisti e/o cessioni da e nei confronti di produttori agricoli in regime di esonero (provv. A.E. 94908/2013 del 02/08/2013 par. 5.2).
Considerato che un fornitore di prodotti agricoli non può conoscere il volume d’affari dei propri clienti, né tanto meno sapere quale regime IVA essi abbiano adottato, può evitare il problema autoescludendosi dalla comunicazione aggregata e predisponendo la comunicazione analitica per tutte le operazioni.
Le sanzioni in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati e la regolarizzazione
Lo Spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione: in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati si rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 11, D.Lgs. 471/97: da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 2.065 Euro.
Qualora non siano stati avviati controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente può sanare le irregolarità commesse nell’invio (o nel mancato invio), applicando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Il ravvedimento operoso prevede la riduzione ad un terzo della sanzione minima irrogabile, cioè 86 Euro, da versarsi con modello F24, codice tributo 8911.
Una volta pagato, il modello F24 va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrativa/sostitutiva.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN