Ecco le nuove regole sulla tassazione degli atti degli immobili

Stai pensando di comprare o vendere un immobile? Allora occhio! Perché dal 1 gennaio 2014 sono cambiate le modalità di tassazione degli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari.

La Legge di Stabilità 2014 introduce rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, modificando di fatto la tassazione in riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate riassume tutte le nuove regole e fornisce importanti chiarimenti sulle modalità operative.

In particolare, per i trasferimenti di immobili fuori dal campo di applicazione dell’IVA si applicano tre sole aliquote dell’imposta di registro:

  • 2% per la prima casa
  • 9% per tutti gli altri beni immobili
  • 12% per i terreni agricoli e le relative pertinenze, a determinate condizioni.

Le cessioni di immobili assoggettate a IVA o di immobili strumentali esenti IVA continueranno invece a essere soggette ad imposta di registro nella misura di euro 200,00 (il vecchio importo era di euro 168,00).

L’altra importante modifica riguarda le imposte ipotecarie e catastali che, in caso di cessioni soggette ad imposta di registro con una delle due aliquote proporzionali del 2% o del 9%, saranno sempre applicate nella misura fissa pari a euro 50.

Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in relazione ai trasferimenti, per i quali trova appliazione l’imposta proporzionale di registro del 2, del 9 e del 12% l’imposta dovuta non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione del limite minimo dell’imposta di registro di euro 1.000, l’amministrazione finanziaria fornisce importanti chiarimenti in relazione agli atti plurimi e agli atti contenenti un’unica disposizione sia pure con pluralità di soggetti e/o oggetti fornendo diversi esempi.

Nel caso degli attimi plurimi (ad esempio unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un diverso acquirente) l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini dell’imposta minima di registro, trovano applicazione i principi già forniti con la risoluzione del 3 luglio 2008 n. 272.

Nel caso in cui l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione sia inferiore all’importo minimo dell’imposta di registro mentre l’importo complessivamente dovuto, commisurato a tutte le disposizioni, sia superiore a quello minimo, l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio.

Nel caso di un atto contenente un’unica disposizione (ad esempio nel caso di vendita tra medesimi soggetti di più beni immobili) l’imposta minima trova applicazione una sola volta qualora l’imposta proporzionale calcolata su ciascun bene risulti inferiore alla misura minima di 1.000 euro.

Una deroga a tale principio si ha nel caso di atti contenenti un’unica disposizione con pluralità di oggetti, dei quali solo alcuni sono assoggettati alle aliquote proporzionali previste dall’articolo 1 della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986.

In questo caso, l’importo di euro 1.000 costituisce il limite minimo di imposta per i beni immobili assoggettati alle aliquote proporzionali di cui all’articolo 1 della Tariffa, mentre in relazione agli altri oggetti trova applicazione l’imposta proporzionale nella misura effettiva o l’imposta fissa secondo le ordinarie regole.

Sono soppresse invece tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali, che riguardano gli atti assoggettati all’imposta in esame, come le agevolazioni per i piani di recupero, le agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane, le agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane, quelle per i trasferimenti a favore dei giovani agricoltori, quelle per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali, quelle per i trasferimenti di immmobili dello stato, degli enti previdenziali, regioni, etc., quelle per i piani di insediamento produttivo e per l’edizilia economico popolare e quelle per i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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