Con l’approssimarsi della nuova stagione fiscale, inevitabilmente arrivano in studio i primi clienti con i documenti da consegnare e con le prime richieste di chiarimenti. Le domande sono sempre le stesse! Ma cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? Vediamo le principali novità.
Iniziamo dal modello CUD per i pensionati. Anche quest’anno i commercialisti potranno rilasciare il modello CUD dietro esplicita richiesta del cliente che abbia loro rilasciato uno specifico mandato, che dovrà essere conservato dal professionista insieme ad una copia del documento di identità da esibire in caso di controlli da parte dell’INPS.
All’atto della richiesta della procedura, il soggetto incaricato dovrà asserire il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy), con specifico riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.
Restano comunque valide le altre modalità alternative per ottenere il proprio modello CUD INPS/INPDAP/IPOST/ENPALS, attraverso uno dei seguenti canali: agenzie e sportelli INPS, postazioni informatiche self-service, posta elettronica certificata (inviando una mail all’indirizzo richiestaCUDObism@postacert.inps.gov.it), centri di assistenza fiscali, uffici postali, invio diretto tramite richiesta attraverso il Call Center dell’istituto.
Rispetto allo scorso anno, il modello 730 presenta qualche novità, a partire dal fatto che possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
È stata anche riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% (in 10 anni su un importo massimo di 10.000 euro) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 65% (fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) per le spese sostenute per interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici.
Aumenta la detrazione fiscale per ogni figlio, passando da 800 euro a 950 euro. Quella per i figli di età inferiore a 3 anni sale da 900 euro a 1.220 euro, mentre quella aggiuntiva per ogni figlio disabile passa da 220 a 400 euro.
Si riduce invece l’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni che adesso sarà di 630 euro.
Per chi invece utilizza la cedolare secca è prevista la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota agevolata per i contratti di locazione a canone concordato (fino al 2012 la percentuale era infatti pari al 19%). Per chi ha concesso in affitto immobili a canone libero l’aliquota è stata invece bloccata al 21%. Per gli altri fabbricati locati, la deduzione forfettaria del canone scende dal 15% al 5%.
Tra le altre novità, il modello 730/2014 prevede la possibilità di destinare una quota pari all’otto per mille dell’IRPEF all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana.
Novità anche in tema di compensazioni. I contribuenti possono utilizzare il credito che scaturisce dal modello 730 per ridurre le altre imposte da pagare con modello F24, tramite il nuovo Quadro I.
Per concludere, a decorrere dal 2014 è previsto un controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi d’imposta. L’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica del modello 730 effettuerà dei controlli preventivi, anche di tipo documentale, in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro.
Al termine dei controlli, il rimborso spettante sarà erogato dalla stessa Agenzia e non più dal sostituto d’imposta.
Antonino Salvaggio