Oggi affrontiamo l’argomento relativo alla comunicazione, denominata “modello IRE”, che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ai fini della detrazione per il risparmio energetico del 65%, per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, ovvero su più periodi d’imposta.
Tale modello di comunicazione è stato approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 6 maggio 2009. Obiettivo di tale comunicazione è permettere all’Agenzia delle Entrate “il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%”.
Tale adempimento è stato introdotto dall’art. 29, comma 6 D.L. n.185/2008, e prevede che il contribuente debba inviare, entro 90 giorni successivi dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, una comunicazione da presentare in via telematica ovvero tramite intermediari abilitati.
Se l’intervento prosegue su più periodi d’imposta, il modello deve essere inviato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Tale comunicazione dovrà pertanto essere presentata:
- con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta.
Ne consegue che:
- se i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta (iniziati nell’anno 2013 e terminati nello stesso anno con sostenimento della spesa),
- ovvero nel caso in cui nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce, non siano state sostenute spese (ad esempio, intervento eseguito nell’anno 2013-2014, con sostenimento spese nel solo anno 2014: in questo caso non vi è l’obbligo di invio della comunicazione entro il 31 marzo 2014 in quanto nessuna spesa è stata sostenuta nell’anno 2013 e non vi è l’obbligo di invio in relazione alle spese sostenute nell’anno 2014 in quanto i lavori sono terminati),
il modello IRE NON dovrà essere inviato.
Verifichiamo le possibili situazioni riscontrabili nella pratica.
In merito alla situazione di cui al punto 1), si ipotizzi che i lavori siano iniziati nell’anno 2013 e terminino nell’anno 2014; in tale caso, il contribuente dovrà presentare la comunicazione in relazione alle spese sostenute nell’anno 2013 e nessuna comunicazione in relazione alle spese sostenute nell’anno 2014 in quanto anno di termine dei lavori.
Con riferimento al punto 2), potranno verificarsi due casistiche.
La prima nella quale l’intervento prosegue su più periodi d’imposta nei quali verranno sostenute spese. A titolo esemplificativo, ipotizziamo che l’intervento inizi nell’anno 2011, sia proseguito nell’anno 2012 e nell’anno 2013, e venga terminato nell’anno 2014. La comunicazione andrà effettuata:
- entro il 31 marzo 2012 per le spese sostenute nell’anno 2011;
- entro il 31 marzo 2013 per le spese sostenuto nell’anno 2012;
- entro il 31 marzo 2014 per le spese sostenute nell’anno 2013;
- per l’anno 2014 NON dovrà essere inviata nessuna comunicazione in quanto anno di termine dei lavori.
La seconda casistica riguarda un intervento che prosegue in più periodi d’imposta ma le cui spese non sono sostenute in tutti gli anni. Prendendo come riferimento l’esempio sopra esposto, ipotizziamo che nell’anno 2013 nessuna spesa sia stata sostenuta. Di conseguenza, la comunicazione dovrà essere presentata:
- entro il 31 marzo 2012 per le spese sostenute nell’anno 2011;
- entro il 31 marzo 2013 per le spese sostenute nell’anno 2012;
- NON dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2014 in quanto nell’anno 2013 NON sono state sostenute spese;
- per l’anno 2014 NON dovrà essere inviata nessuna comunicazione in quanto anno di termine dei lavori.
Si precisa che la mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Tuttavia, per queste violazioni, si applica la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (da Euro 258,00 a Euro 2.065,00 come previsto dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Marco Beacco – Centro Studi CGN