Nuova decadenza dai ruoli: chiarimenti del Fisco

La modifica apportata dal D.L. 69/2013 sulla decadenza dalla dilazione dei ruoli si applica anche in via retroattiva per quelle che erano già in essere alla data di approvazione del Decreto. È quanto stabilito dalla Risoluzione Ministeriale n. 32 del 19.03.2014. Ecco le motivazioni che hanno condotto alla Risoluzione.

Si ricorda che precedentemente all’approvazione del D.L. 69/2013, l’art.19 del D.P.R. 602/73 prevedeva che ci fosse la decadenza dalla dilazione dei ruoli al verificarsi del mancato pagamento di due rate del piano consecutive.

Il Decreto poi é intervenuto modificando l’art.19 del D.P.R. 602/73 e prevedendo che la decadenza si verifichi non più a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive ma di otto rate anche non consecutive.

La domanda che ci si é posti é la seguente: la nuova norma di favore per il contribuente é applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 22.06.2013?

Sulla questione era intervenuta Equitalia che, con una Nota del 01.07.2013, ipotizzava l’estensione della nuova decadenza dai ruoli anche ai piani di rateazione, non decaduti, già in essere alla data del 22.06.2013, auspicando che la norma fosse estesa anche in presenza di decadenza del beneficio intervenuta in tale data.

La Risoluzione Ministeriale n. 32 chiarisce definitivamente ogni dubbio: la norma di maggior favore per il contribuente si applica anche ai piani di rateazione “pendenti” alla data del 22.06.2013, ma non a quelli già decaduti.

Per i debitori decaduti non resta che presentare domanda di dilazione “in proroga”, ai sensi del D.L. n. 201/2011. Tale Decreto consente ai contribuenti che avevano ottenuto la dilazione entro il 28.12.2011 e avevano omesso il pagamento della prima o di due rate consecutive, di presentare una domanda di dilazione “in proroga”. Tale possibilità non é concessa a tutti, ma solo ai contribuenti che versino in uno stato di peggioramento dello stato di difficoltà economica e che, soprattutto, siano stati ammessi alla rateazione al massimo il 28.12.2011.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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