Dal 2 marzo scorso sono entrate in vigore le nove norme in materia di mediazione tributaria, introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. Riepiloghiamole in sintesi, anche alla luce degli ultimi chiarimenti e delle recenti istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La mediazione tributaria funziona! È quanto si apprende dai dati diffusi nel comunicato stampa del 14 marzo dell’Agenzia delle Entrate. I numeri, relativi al periodo compreso tra il 2 aprile 2012 e il 2 ottobre 2013, dimostrano qual è la probabilità che una controversia fiscale fino a 20.000 euro si risolva con il nuovo strumento deflattivo senza l’intervento del giudice:
- su circa 125.000 mediazioni quasi 72.000 si sono chiuse con un accordo segnando un indice di definizione pari al 57%;
- il 97% delle richieste di mediazione si sono concluse nei 90 giorni previsti;
- il numero dei ricorsi presentati scende del 39% soprattutto per quanto concerne il segmento interessato dalla procedura di mediazione.
Accanto ai dati complessivi sulla mediazione tributaria, l’Agenzia delle Entrate ci tiene a far conoscere come nei giudizi che si incardinano di fronte al giudice, l’amministrazione risulta vincente nel 65% dei casi con un indice di vittoria per valore che arriva al 75%.
Si tratta di dati indubbiamente significativi, nonostante le perplessità che la dottrina non ha mancato di evidenziare, soprattutto in relazione ad alcuni aspetti che solo parzialmente sono stati risolti con la Legge di Stabilità per il 2014, accompagnata dalla recente circolare n. 1/E/2014.
Rimane sempre in sospeso la critica più pesante mossa dai cultori di diritto tributario: la mancanza di terzietà da parte del mediatore, essendo andato a vuoto il tentativo di ricondurre la funzione di mediazione nell’alveo delle competenze del garante del contribuente.
Le ultime novità interpretative sono contenute nella Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative in tema di mediazione tributaria.
Decorrenza delle novità. Posto che le novità “si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, i tecnici del Fisco precisano che si dovrà tener conto della data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Le nuove regole si applicano, quindi, anche nel caso di un atto spedito a mezzo posta prima del 2 marzo, ma ricevuto dal contribuente in data successiva..
La nuova disciplina, oltre ad applicarsi agli atti impugnati notificati, attrae le istanze riguardanti:
- il rifiuto tacito della restituzione di tributi
- le sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori
qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso. Di converso, le novità non hanno trovano applicazione alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso.
Dall’inammissibilità all’improcedibilità. Di grande impatto risulta la novità di considerare l’istanza di reclamo non più condizione di ammissibilità bensì di procedibilità, come sin da subito ha sostenuto la dottrina più attenta considerando sproporzionata e incongrua la sanzione implicita dell’inammissibilità del ricorso per il contribuente che non avviava preliminarmente la fase del reclamo/mediazione.
Quindi, il ricorso presentato dal contribuente prima del decorso dei termini previsti per la fase del reclamo diventa condizione di procedibilità. In tale ipotesi, l’ufficio potrà eccepire la mancata presentazione dell’istanza di reclamo chiedendo al giudice il rinvio dell’udienza per consentire l’esecuzione della fase di reclamo. Il documento di prassi precisa, nel caso in cui il giudice tributario non accolga l’eccezione di procedibilità sollevata dall’ufficio, la necessità di impugnare il dispositivo per violazione del diritto di difesa. La condizione di improcedibilità in luogo dell’inammissibilità vale anche nei giudizi promossi contro l’Agente della Riscossione.
Sospensione della riscossione. Un’altra importante novità introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda la sospensione dell’attività di riscossione delle somme dovute in base all’atto.
A seguito della ricezione dell’istanza di reclamo/mediazione, l’Ufficio:
- in caso di un accertamento esecutivo o una intimazione di pagamento, non procede all’affidamento del carico all’agente della riscossione;
- se si tratta di un ruolo, comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione;
- in tutti gli altri casi invece, si limita a non iscrivere a ruolo gli importi.
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Occorre anche evidenziare gli effetti nefasti (secondo l’Agenzia) in capo al contribuente in caso di presentazione del ricorso prima dei 90 giorni. In tal caso l’Agenzia, pur riconoscendo che durante la fase di reclamo la riscossione è sospesa, sostiene la tesi che la costituzione in giudizio prima dei 90 giorni determinerebbe oltre ad un’eccezione di improcedibilità anche la perdita della tutela della sospensione della riscossione, compresa quella giudiziale.
Si tratta di una tesi che ha suscitato perplessità tra i cultori del diritto tributario, in quanto l’Agenzia, sostenendo che l’improcedibilità comporta la perdita del beneficio della sospensione, non riconosce al giudice (e preclude al contribuente) la possibilità della sospensione per evitare danni gravi e irreparabili.
I termini processuali. Nel caso in cui la mediazione non si concluda con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992 decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio. La novità comporta l’irrilevanza della notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza, in quanto ai fini del computo dei 90 giorni per l’eventuale costituzione in giudizio si dovrà prescindere dalla notifica del provvedimento.
Inoltre, il termine di 90 giorni deve essere calcolato applicando le disposizioni generali sui termini processuali, dunque secondo la disciplina sulla sospensione feriale (1°agosto -15 settembre), nonché sugli eventi sospensivi e interruttivi dei termini in parola.
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24 con le seguenti causali contributo da inserire nella sezione INPS:
- APMF per la gestione artigiani;
- CPMF per la gestione commercianti;
- LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
In caso di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate sono versate tramite modello F24 con le causali indicate.
In maniera simmetrica a quanto previsto per l’accertamento con adesione, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN