La TASI assume le sembianze di un’imposta su misura e personalizzata per ogni contribuente. Con le ultime novità in materia di finanza locale, in corso di approvazione, viene stabilito che i Comuni potranno incrementare l’aliquota base della TASI fino al 3,3 per mille per le abitazioni principali (in precedenza l’aliquota massima era fissata al 2,5 per mille). Allo stesso tempo il limite massimo sugli altri immobili, da calcolare sommando sia l’IMU che la TASI, passa da 10,6 a 11,4 per mille. Vediamo, nello specifico, come i Comuni potranno differenziare il carico fiscale.
L’incremento può essere deliberato dal Comune a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziarie detrazioni o “altre misure” relative alle abitazioni principali con l’obiettivo da rendere equivalenti il gettito TASI con quello dell’IMU prima casa in vigore in precedenza.
Va ricordato, infatti, che l’IMU sull’abitazione principale prevedeva la possibilità per i Comuni di azionare le leve dell’aliquota ridotta in combinazione con le detrazioni di cui una misura fissa e l’altra legata alla presenza di figli fino a 26 anni. Nello schema di decreto si prevede che i Comuni accanto alle tradizionali leve (aliquote e detrazioni) potranno azionare anche “altre misure” nel tentativo di rendere la TASI quanto più flessibile ed equa in ragione delle specificità delle categorie dei contribuenti.
In altri termini si è voluto evitare le conseguenze dell’assenza di parametri equitativi (aliquote ridotte, detrazioni e altre misure) che avrebbe portato a tassare abitazioni principali, anche con rendite medio-basse, e situazioni personali particolari, che in precedenza venivano esentate dal tributo, riproponendo e ampliando le possibilità per i Comuni di differenziare il carico fiscale in relazione a situazioni soggettive e oggettive.
Con la TASI i Comuni avranno ampi spazi di manovra:
- sarà possibile discriminare le aliquote in relazione alle categorie catastali (per esempio sono numerosi i Comuni che in passato avevano deliberato aliquote più elevate per gli immobili ricadenti sotto la voce A/7, villini);
- oppure in ragione delle condizioni soggettive dei contribuenti avvalendosi di limiti reddituali o legati all’ISEE;
- o ancora in relazione a fattori specifici (condizione di disoccupazione, presenza di disabili, età anagrafica del contribuente, ecc).
Le tante leve a disposizione dei Comuni nella specificazione delle politiche fiscali, pur rispondendo a esigenze di equità, introducono però un elemento di complessità in quanto i contribuenti (e i loro consulenti) dovranno sapersi orientare tra i tanti sconti a disposizione, spesso applicati con regole e calcoli differenti.
Proprio la ricerca delle informazioni necessarie a formulare i conteggi dovrebbe essere facilitata da un nuovo portale. Infatti, stando al comunicato del 28 febbraio 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota l’implementazione di una nuova sezione disponibile sul Portale del Federalismo fiscale denominata https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/ dedicata alla trasmissione da parte degli Enti locali delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC. Si tratta di un sito dedicato ad accogliere al proprio interno, per ciascun tributo di cui si compone la IUC (TASI, TARI, IMU), il relativo regolamento e/o delibera con tutti gli elementi per il calcolo dei tributi.
L’obiettivo, manco a dirlo, viste le circostanze e la facile ironia, è quello della semplificazione degli adempimenti sia per gli enti locali che per i contribuenti, posto che la presenza di un unico contenitore di tutta la documentazione eviterà al contribuente la navigazione nel mare delle delibere comunali pubblicate sul sito di ogni Comune.
Le altre novità contenute nel decreto sulla finanza locale rimediano ad alcune evidenti incongruenze contenute nel decreto stabilità istitutivo della TASI. Si tratta dell’esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli dall’ambito applicativo della TASI correggendo quanto contenuto nel decreto stabilità.
L’incongruenza derivava dal fatto che le aree scoperte sono sprovviste di rendita catastale, con la conseguente impossibilità di calcolare il tributo, per via dell’omogeneità della base imponibile della TASI con quella dell’IMU.
Nello stesso decreto in corso di approvazione, dalla TASI verranno esclusi i terreni agricoli. In realtà, tali beni già non rientravano nel campo di applicazione dell’imposta in quanto, in via interpretativa, durante Telefisco, i tecnici del Ministero ne avevano sostenuto l’esclusione.
Si tratta in definitiva di aggiustamenti da parte del Legislatore che, in alcuni passaggi, ha confuso i criteri applicativi della TARI, basata su metri quadrati e tariffe, con la TASI, incardinata invece (come l’IMU) su rendite catastali o, in alternativa, i valori di mercato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN