A partire dalle dichiarazioni che ci accingiamo a presentare, anche i contribuenti titolari nel 2013 di un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato e privi alla data di presentazione di un sostituto d’imposta, possono usufruire della compilazione del modello 730, sia se da questa emerge un credito sia se emerge un debito. Analizziamo l’iter di questo particolare modello 730, che in tal caso diviene molto simile a un modello Unico.
É con il D.L. 69/2013, il c.d. “Decreto del fare”, che è stata introdotta la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, da indicare nel quadro C del modello stesso, privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
La possibilità era già presente nell’anno 2013, per il contribuente privo di sostituto d’imposta, ma solo se presentava un conguaglio a credito d’imposta; dall’anno 2014, tale facoltà è data anche se dalla dichiarazione emerge un debito. In questo caso, il contribuente può:
- far versare l’importo direttamente da chi presta l’assistenza fiscale, che provvede a trasmettere telematicamente la delega di versamento. In questo caso il contribuente dovrà consegnare al CAF o al professionista abilitato all’assistenza la delega di addebito e le proprie coordinate bancarie. Si ricorda che se il c/c è scoperto, l’Agenzia provvede allo scarto della delega e il contribuente incorre in un omesso versamento;
- ricevere il modello F24 compilato, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, e procedere al versamento autonomo presentando il modello in banca.
La data di versamento è quella prevista per il pagamento delle imposte scaturite da Unico e cioè il 16 giugno, ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
L’eventuale rimborso è, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria:
- in contanti alle Poste, per gli importi fino a Euro 999,99, rispettando la normativa antiriciclaggio;
- con accredito nel c/c del contribuente, comunicando all’Agenzia l’IBAN mediante presentazione di apposita richiesta;
- a mezzo vaglia cambiario della Banca d’Italia.
Si ricorda che gli importi non superiori a Euro 12,00 non saranno rimborsati: verranno invece riportati nel prospetto di liquidazione del modello (righi dal 191 al 198 – col.5) e potranno essere utilizzati in compensazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN