Come di consueto, anche quest’anno è arrivato il momento di depositare il bilancio della propria azienda in Camera di Commercio, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio d’esercizio è il documento con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio e il risultato economico dell’esercizio (Stato Patrimoniale + Conto Economico).
Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuole rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le imprese che fanno parte del gruppo, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo). È un documento pubblico, ma non avente forza legale. I soggetti obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese sono:
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società cooperativa;
- Società di persone.
A. Termini per il deposito del bilancio
- Società di capitali, società cooperative: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea di approvazione del bilancio;
- Consorzi con attività esterna: entro 60 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale (ad esempio il 28 o 29 febbraio, se l’esercizio amministrativo chiude il 31/12) devono presentare la situazione patrimoniale (non presentano il bilancio);
- Società estere con sede in Italia: sono obbligate alla pubblicazione in Italia del bilancio d’esercizio della società entro 45 giorni dalla loro approvazione e, se esiste, del bilancio consolidato corredato dalle note illustrative (nota integrativa e relazione sulla gestione);
- GEIE (Gruppo europeo di interesse economico): entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- Bilancio consolidato (per i soggetti obbligati): contestualmente al bilancio d’esercizio.
B. Documentazione da presentare
- modulo B inviato telematicamente contenente la firma digitale del Professionista incaricato;
- copia del bilancio composta dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa;
- verbale di assemblea ordinaria che approva il bilancio;
- relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 del codice civile e 2435-bis del codice civile (escluso il caso di deposito del bilancio abbreviato);
- relazione del Collegio Sindacale, ove sussista l’organo;
- relazione di certificazione del bilancio (per le società quotate in Borsa).
In allegato al bilancio, limitatamente al caso delle società per azioni (S.p.A., S.a.p.a. Consorzi fidi-Cofidi), occorre presentare anche l’elenco dei soci tramite modulo “S”, qualora si fossero verificate delle variazioni nella compagine sociale nel periodo intercorrente tra il deposito dell’ultimo bilancio e la data di approvazione di quello riferito all’anno in corso, ma anche solo per confermarlo.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa telematicamente in formato PDF/A ad eccezione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere allegati in formato XBRL e deve essere firmata digitalmente dal Professionista incaricato (PRF) dalla società (commercialisti ed esperti contabili iscritti all’ordine), secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 54 della legge n. 350/2003 e dal Dlgs. 139/2005.
C. Costi
Il costo per una pratica di deposito bilancio per l’anno 2014 (decreto MiSE 23.12.2013) delle società di capitali è:
- € 92,70 per il deposito del bilancio e dell’elenco soci mediante supporto informatico digitale allo sportello camerale;
- € 62,70 per il deposito del bilancio e dell’elenco soci in modo telematico;
- l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 65,00 per l’intera pratica, a prescindere dagli allegati.
Le cooperative sociali iscritte all’Albo nella relativa sezione sono esenti dall’imposta di bollo. Sono invece soggette a bollo tutte le restanti società cooperative, edilizie comprese.
D. Sanzioni
Si ricorda che l’art. 2630 codice civile riformulato dalla Legge n. 180 dell’11 novembre 2011 prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 a un massimo di 1.032,00 euro ridotta ad un terzo nel caso in cui il deposito avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza, e aumentata di un terzo nel caso di deposito di bilancio. Tenendo presente il principio dettato all’art. 16 della L. n. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), l’importo ridotto sarà pertanto pari ad Euro 91,56 o 274,66.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN