Gli impianti fotovoltaici sono beni mobili o immobili? Di conseguenza, come vengono disciplinati a livello tributario in termini di imposte dirette, IVA e imposte di registro e catastali?
Il 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa circolare, la numero 36/E, con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito all’installazione dell’impianto fotovoltaico, soprattutto in relazione alle contrapposte vedute intercorse tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio riguardo a certe tematiche.
Nello specifico, l’Agenzia ha fornito le indicazioni relative alla qualificazione di tali impianti come beni mobili ovvero immobili, con il conseguente differente trattamento fiscale e catastale, nonché il differente trattamento in materia di IVA e società di comodo.
Con riferimento alla classificazione catastale, con la circolare l’Agenzia delle Entrate ha voluto affermare che:
- gli immobili che ospitano le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici andranno accatastati come “opificio”, categoria D1 e di conseguenza aumenterà la rendita catastale dell’immobile (in quanto ricomprenderà anche i pannelli);
- se l’impianto fotovoltaico è posto su una pertinenza dei fabbricati censiti nel catasto, l’impianto NON dovrà essere accatastato autonomamente in quanto potrà essere assimilato agli impianti di pertinenza degli immobili. Tuttavia, si dovrà procedere alla denuncia di variazione catastale nel caso in cui il valore del fabbricato aumenti in misura maggiore al 15% rispetto al precedente valore;
- per gli impianti di modesta entità, NON risulta necessario l’accatastamento.
In merito a tale ultimo punto, la circolare riprende quanto già indicato nella nota 22 giugno 2012 n. 31892 dell’Agenzia del Territorio, secondo la quale gli impianti, per poter essere considerati di modesta entità (ed essere considerati come “beni mobili”), devono possedere le seguenti caratteristiche:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non deve essere superiore a 3 KW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva non deve essere superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto;
- per gli impianti ubicati al suolo, il volume dell’area occupata dall’intervento e dall’altezza dell’asse orizzontale dei pannelli, non dovrà essere superiore a 150 metri cubi.
Pertanto, ciò che risulta dai dati catastali acquista rilevanza ai fini fiscali; il tutto in quanto l’impianto verrà considerato come “bene immobile” ovvero “bene mobile” (appena elencati i requisiti per tale classificazione).
Infatti la circolare afferma che l’impianto fotovoltaico è considerato “bene immobile” quando viene accatastato come D1 e quando vi è l’obbligo, in capo al contribuente, di denunciare la variazione catastale in quanto l’installazione aumenta il valore dell’immobile di almeno il 15%.
Sulla base di questa distinzione, l’onere relativo all’impianto sarà deducibile e l’ammortamento sarà, per i beni immobili, pari al 4%, mentre per i beni mobili pari al 9%.
Nella parte conclusiva, la circolare fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale denominato “V Conto Energia” introdotto con decreto 5 luglio 2012 (decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare).
Il “V Conto Energia” consiste nella corresponsione ai produttori di energia fotovoltaica di due diversi incentivi:
- la “tariffa premio” per l’energia netta consumata in sito;
- la “tariffa omnicomprensiva” così distinta:
- per gli impianti di potenza nominale fino ad 1MW;
- per l’energia immessa in rete derivante da impianti di potenza superiore ad 1 MW, l’incentivo risultante dalla differenza tra la “tariffa omnicomprensiva” e il “prezzo orario zonale”.
Procediamo ad una analisi sintetica dei singoli incentivi.
La “tariffa premio” può essere considerata come remunerazione della quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e auto consumata dal produttore; pertanto è simile alla “tariffa incentivante”, ossia ad un contributo a fondo perduto assoggettato al seguente trattamento fiscale:
- esclusione dal campo di applicazione IVA;
- assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% (se corrisposta ad imprese – enti non commerciali per gli impianti che attengono all’attività commerciale);
- reddito imponibile ai fini Irap e imposte dirette se percepita nell’ambito dell’attività commerciale.
La “tariffa omnicomprensiva” rappresenta l’incentivo erogato dal GSE al responsabile dell’impianto fotovoltaico per l’energia immessa nella rete. Si configura pertanto come un corrispettivo relativo alla cessione di un bene, rappresentato dall’energia venduta. Se tale corrispettivo viene percepito da un soggetto che effettua attività commerciale, agricola, di lavoro autonomo, assume rilevanza ai fini delle imposte Irap, imposte dirette e IVA.
Per quanto concerne la differenza tra la “tariffa omnicomprensiva” e il “prezzo zonale orario”, si precisa che i soggetti responsabili possono immettere l’energia direttamente sul mercato senza venderla al GSE. Bisogna precisare che nel caso in cui “la tariffa omnicomprensiva sia superiore al prezzo orario zonale, il legislatore, per garantire al produttore dell’energia un guadagno almeno pari al prezzo minimo garantito erogato dal GSE ai produttori di energia titolari di impianti di potenza inferiore a 1 MW, ha previsto che lo stesso GSE corrisponda ai titolari di impianti di potenza superiore a 1 MW l’eventuale differenza.” Tale differenza rappresenta quindi una integrazione di prezzo, rilevante ai fini IVA, delle imposte dirette e Irap.
Sulla base di queste precisazioni, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di applicare, o disapplicare, la disciplina delle società di comodo. La circolare afferma che sarà possibile procedere alla disapplicazione della normativa specifica a condizione che il prezzo di vendita sia stato in una certa maniera imposto da parte del gestore (GSE); in una situazione simile, il mancato raggiungimento dei ricavi minimi è giustificato dalla mancata possibilità di contrattazione del prezzo di vendita dell’energia al gestore.
Nel caso in cui invece il contribuente (inteso come società) abbia optato per la vendita diretta dell’energia, dovrà dimostrare che esistono le condizioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi sufficienti ad uguagliare i ricavi minimi previsti.
Marco Beacco – Centro Studi CGN