Titolare effettivo, chi è costui?

La figura del titolare effettivo deve essere tenuta in considerazione dal professionista destinatario della normativa antiriciclaggio. Vediamo in che modo deve essere individuato e identificato, alla luce delle ultime novità interpretative.

Uno degli obblighi di adeguata verifica cui il professionista è tenuto in base alla normativa antiriciclaggio riguarda l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Tali attività vanno svolte, come previsto dall’art. 19, contestualmente all’identificazione del cliente, e, quindi, nella maggior parte dei casi, al momento del conferimento dell’incarico professionale.

Ma chi è il titolare effettivo? Come viene individuato? E quali adempimenti deve porre in essere il professionista, con riguardo a tale soggetto?

Il titolare effettivo, come definito dall’art. 1, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 231/2007, è:

  • la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
  • nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.

L’allegato tecnico in questione, all’art. 2, riporta una serie di criteri utili ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, nel caso in cui il cliente sia una società, ovvero un’entità giuridica di altra natura.

Uno dei principali criteri forniti da tale articolo è quello in base al quale il titolare effettivo viene individuato, in caso di società, nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale ente, in via diretta o indiretta, attraverso una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 25 percento più uno.

Tale criterio, che trova ampia applicazione nella prassi, è di sicura utilità, ma è anche il più discusso, in quanto la lettera della norma non è sufficiente per chiarire i dubbi degli interpreti. Se, infatti, il CNDCEC, nelle sue Linee guida per l’adeguata verifica della clientela, aveva sottolineato il carattere residuale di tale parametro, da utilizzarsi solamente laddove non si riscontrasse la titolarità di una partecipazione superiore al 50 percento del capitale, il MEF, recentemente interpellato dalla stampa specializzata, ha optato per una differente interpretazione della norma in commento, ritenendo che, in presenza di più soci con quote superiori al 25 percento del capitale sociale, questi ultimi dovranno essere tutti valutati ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, a prescindere dall’eventuale presenza di un socio di maggioranza. In via prudenziale, pertanto, consigliamo ai professionisti di aderire a questa seconda tesi. Di conseguenza, qualora ci si trovi, ad esempio, di fronte ad una società cliente, i cui tre soci persone fisiche possiedano rispettivamente il 60, il 30 e il 10 percento del capitale sociale, dovranno essere identificati quali titolari effettivi sia il primo sia il secondo socio. Alla luce della recente interpretazione del MEF, infatti, non sarà sufficiente la sola identificazione del socio titolare della quota di maggioranza.

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, il cliente ha l’obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell’identificazione del titolare effettivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente chiarito che tale dichiarazione del cliente deve essere sempre necessaria, non potendo ritenersi sufficiente un’identificazione effettuata direttamente dal professionista, anche in quei casi in cui il titolare effettivo risulti, nella pratica, facilmente individuabile. Il professionista dovrà, pertanto, al momento del conferimento dell’incarico, richiedere al cliente se il rapporto è instaurato per conto di altro soggetto e, in tal caso, ottenere dal cliente stesso le informazioni utili all’individuazione e all’identificazione del titolare effettivo. Nel caso in cui il cliente dichiari di non essere in grado di indicare il titolare effettivo, il professionista, accertata l’impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, dovrà astenersi dal porre in essere la prestazione professionale, rilasciando apposita dichiarazione ex art. 23 del citato Decreto.

Ricordiamo, da ultimo, che, ai fini dell’adempimento degli obblighi di conservazione e registrazione, i dati relativi all’identificazione del titolare effettivo devono essere conservati nel fascicolo cliente, mentre, ad oggi, non è necessario il loro inserimento nell’archivio unico, in quanto mancano le disposizioni attuative dell’art. 38 del D.Lgs. 231/2007.

Federico Di Bella – Centro Studi CGN