La stagione fiscale è iniziata davvero. Si comincia con la presentazione del modello 730/2014. Ma qual è l’agenda delle scadenze?
Scadenze fiscali in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta
Si inizia con la prima scadenza del 30 aprile 2014, data in cui il contribuente può presentare al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Modello 730/2014 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Si prosegue poi con la scadenza del 31 maggio 2014 (prorogata al 3 giugno dal momento che il 31 cade di sabato e il 2 giugno è festività). Il sostituto d’imposta controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal contribuente ed effettua il calcolo delle imposte. Quindi consegna al contribuente la copia del modello 730/2014 e il prospetto di liquidazione (modello 730-3).
Entro la data del 30 giugno 2014, il sostituto d’imposta trasmette telematicamente i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione all’Agenzia delle Entrate.
Dal mese di luglio 2014, il sostituto d’imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi spettanti. Qualora la liquidazione presenti importi a debito e lo stipendio, la pensione o il compenso sia insufficiente per il pagamento delle imposte dovute, trattiene la parte residua da quanto erogato nei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2014, il contribuente può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
Siamo già al 30 novembre 2014 (scadenza prorogata al 1 dicembre perché il 30 cade di domenica), data in cui il sostituto d’imposta trattiene le somme dovute a titolo di acconto IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, il sostituto d’imposta trattiene la parte residua dalla retribuzione del mese di dicembre.
Le scadenze fiscali variano leggermente nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata da un CAF o da un professionista abilitato.
Scadenze fiscali in caso di assistenza prestata da un CAF o un professionista abilitato
Si inizia con la data del 31 maggio 2014 (prorogata al 3 giugno dal momento che il 31 cade di sabato e il 2 giugno è festività). Entro tale data il contribuente può presentare al CAF o ad un professionista abilitato i documenti per la compilazione della dichiarazione o la dichiarazione stessa (precompilata) e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta dell’8 e del 5 per mille.
Entro il 15 giugno (slitta al 16 perché la scadenza cade la domenica), il CAF o il professionista abilitato, verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Modello 730/2014 e il relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
Entro il 30 giugno il CAF o il professionista trasmette telematicamente i dati delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Dal mese di luglio, il contribuente riceve la retribuzione (o la pensione) con i rimborsi o con le trattenute per le somme dovute al fisco. Nel caso in cui la retribuzione sia insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Siamo al 30 settembre quando il contribuente può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
Entro la data del 25 ottobre 2014, il contribuente può invece presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione Modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato al CAF o al professionista anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
Entro la data del 10 novembre, il CAF o il professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il relativo prospetto di liquidazione.
Nel mese di novembre, il contribuente riceve la retribuzione (o la pensione) con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua viene maggiorata degli interessi mensili e trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.
Ti ricordo che le scadenze qui elencate potrebbero subire proroghe o modifiche improvvise, per cui è necessario verificare con attenzione gli sviluppi futuri collegandosi periodicamente ai siti istituzionali.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN