“Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”. È quanto stabilito dall’art. 1, comma 560, della legge 147/2013, che ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell’art. 114 del TUEL.
È, quindi, possibile dedurre che:
1) Le aziende speciali degli enti locali sono tenute ad iscriversi, data la loro autonomia imprenditoriale, nel registro delle imprese, mentre le istituzioni, considerata la loro natura di organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali siano tenute ad iscriversi nel REA. Ciò deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ciascun anno.
2) Le aziende speciali di cui all’art. 114 TUEL si iscrivono nel registro delle imprese utilizzando il modulo S1. Le istituzioni si iscrivono nel REA utilizzando il modulo R e sono tenute, a meri fini istruttori, a trasmettere, in allegato ai moduli indicati alla lettera c), le copie in PDF/A dell’atto costitutivo/statuto/delibera istitutiva, e delle relative modifiche (indicando come “codice tipo documento”: 98 = Documento ad uso interno).
I dati da inserire nei moduli e i documenti da allegare devono essere al 31/12 dell’anno precedente a quello in cui si effettua l’iscrizione. Tali atti non saranno oggetto di pubblicità, ma saranno consultabili dalle pubbliche amministrazioni che lo richiedano.
Obbligato alla presentazione, quindi alla sottoscrizione digitale, in mancanza di una specificazione al riguardo della norma di riferimento, è il legale rappresentante dell’azienda speciale o istituzione, cioè, normalmente, il presidente, mentre legittimati (non obbligati) all’adempimento (e quindi anche alla sottoscrizione digitale della pratica) sono il segretario dell’ente locale e il notaio che abbia eventualmente rogato l’atto.
È prevista una sanzione amministrativa nel caso di mancata o tardiva iscrizione nel registro delle imprese, dall’art. 2194 del codice civile, e nel caso dell’iscrizione nel REA, dalla legge 630/1981.
Anche nel caso di successive modifiche valgono le medesime regole e il termine è di 30 giorni dall’evento modificativo.
3) Per quanto riguarda il secondo adempimento, ovvero il deposito del bilancio, la scadenza è sempre il 31 maggio di ciascun anno ma occorre fare una distinzione tra aziende speciali e istituzioni:
Si ritiene, infine, necessario evidenziare che le imprese e i soggetti iscritti o annotati nei registri di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, sono tenuti al versamento del diritto annuale in favore della camera di commercio competente territorialmente.
Le istituzioni ex art. 114 TUEL tenute ad iscriversi nel REA dovranno versare, per l’anno 2014, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione, un diritto nella misura fissa prevista per i soggetti REA pari a euro 30,00; il versamento sarà effettuato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN