Ieri, con la circolare n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi relativi all’applicazione del credito previsto per l’anno 2014 dal Decreto Renzi, soffermandosi su diverse questioni concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.
I soggetti interessati
Uno dei chiarimenti più interessanti riguarda i contribuenti titolari di somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione. Tali somme costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente e assumono la medesima natura dei redditi sostituiti. Ne deriva che le indennità in esame costituiscono reddito-presupposto per il riconoscimento del “bonus da 80 euro” che andrà commisurato in relazione alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Sarà compito dell’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscere in via automatica il credito determinando il relativo importo in ragione dei dati in suo possesso.
Sussistendone i requisiti, il credito spetta anche in caso di decesso da parte del contribuente senza che il sostituto abbia avuto modo di accreditarlo in busta paga. In tal caso la circolare spiega che il bonus spetta ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e saranno gli eredi a determinarlo nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto.
Laddove ricorrano i presupposti previsti, il credito spetta anche ai soggetti non residenti con redditi di lavoro dipendente imponibili in Italia. Invece, nel caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia, per via dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il credito d’imposta non spetterà.
L’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta
Particolarmente importanti sono le risposte fornite dall’Agenzia in caso di rapporti di lavoro contestuali e in caso di assunzione di un lavoratore che abbia già intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno.
A conferma di quanto già previsto nella nota 8/E/2014, posto che il riconoscimento del credito deve avvenire in via automatica e senza alcuna richiesta specifica da parte dei beneficiari, questi ultimi, nell’ipotesi in cui prevedano di superare il limite reddituale di euro 26.000 (per esempio computando redditi diversi), sono tenuti a darne comunicazione al sostituto affinché quest’ultimo non accrediti il bonus. L’indebito riconoscimento del credito viene recuperato nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
La medesima filosofia viene applicata in caso di più rapporti di lavoro subordinato che, complessivamente considerati, superano il limite di euro 26.000 confermando l’onere da parte del lavoratore di comunicare ai sostituti d’imposta di non aver diritto al bonus, evitando l’attribuzione del credito da parte dei diversi datori di lavoro.
Nella diversa ipotesi in cui l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in corso non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, il lavoratore, al fine di evitare l’attribuzione di crediti non spettanti, è tenuto a comunicare la non spettanza del credito ai diversi sostituti d’imposta, all’infuori del sostituto che dovrà riconoscere il credito.
La circolare esamina anche l’ipotesi dell’assunzione di un lavoratore che abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro. In tal caso il contribuente può richiedere il CUD al vecchio datore di lavoro e consegnarlo al nuovo sostituto in maniera che quest’ultimo possa tenerne conto per il calcolo del bonus.
Viene altresì ricordato che i datori di lavoro sono tenuti a consegnare il modello CUD entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015, relativo al periodo d’imposta 2014, le informazioni relative alla fruizione del bonus, nonché al bonus maturato e non erogato, compariranno nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ.
Il secondo paragrafo chiude evidenziando la rilevanza dei redditi derivanti dall’applicazione della cedolare secca nel computo del reddito complessivo per la verifica della spettanza del credito.
Il coordinamento con altre misure agevolative
La combinazione del credito con altre misure agevolative ha dato luogo ai seguenti chiarimenti:
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività, dal momento che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, non devono essere computati nel reddito complessivo al fine del calcolo della soglia di euro 26.000. È stato altresì precisato che la verifica della “capienza“ dell’imposta lorda da calcolare sui redditi da lavoro dipendente, al netto delle specifiche detrazioni spettanti, dovrà essere effettuata comprendendo i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva.
- I c.d. lavoratori frontalieri dovranno verificare la soglia del reddito complessivo che attribuisce il bonus non considerando l’abbattimento di euro 6.700; si tiene conto, quindi, del reddito di lavoro dipendente che eccede l’importo di euro 6.700,00.
- Infine, il bonus 80 euro spetta anche ai lavoratori che determinano il reddito da lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali (ex art. 51, comma 8 bis, TUIR), laddove sussistano le condizioni previste dal D.L. 66/2014.
Nella parte finale della circolare viene precisato che il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non é soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN