In caso di separazione o di divorzio normalmente uno dei due soggetti corrisponde l’assegno di mantenimento ai figli e, molto spesso, anche all’ex coniuge. Gli importi, che devono essere disposti dal giudice nella sentenza stessa di separazione o di divorzio, possono essere dedotti in sede di dichiarazione; ma non tutti.
In base all’art. 10 c. 1 lett. c) del TUIR possono essere dedotti esclusivamente gli assegni periodici corrisposti al coniuge; non è deducibile la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. Nel caso in cui la sentenza di separazione non preveda alcuna distinzione tra quanto destinato al mantenimento dei figli e quanto all’ex coniuge, l’assegno si considera destinato alla prole per metà del suo ammontare, salva diversa disposizione del giudice.
Poiché il TUIR ammette la deduzione per gli “assegni periodici”, se gli stessi sono corrisposti in un’unica soluzione, non è prevista la deducibilità.
Conservano, invece, la loro natura di somme versate a titolo di assegni di mantenimento, e sono quindi deducibili, le somme pagate a titolo di arretrati. Tali importi, infatti, anche se versati in un’unica soluzione, costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti.
Sono deducibili anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione. Nel caso in cui la sentenza del giudice non preveda alcun adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge, il contribuente tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento potrà usufruire della deduzione esclusivamente con riferimento a quest’ultimo importo e non anche dell’eventuale ulteriore importo erogato a titolo di adeguamento Istat.
La deduzione compete anche se l’ex coniuge risiede all’estero.
Per il riconoscimento della deduzione i versamenti devono essere giustificati dalle certificazioni di pagamento mensili e da copia della sentenza di separazione o di divorzio. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma.
Infatti, se per il coniuge erogante l’assegno di mantenimento questo costituisce un onere deducibile, per il coniuge percettore della somma, tale importo rappresenta un reddito che deve essere dichiarato.
Proprio in virtù della deduzione in capo al coniuge erogante, l’ex coniuge dovrà dichiarare il reddito nella sezione seconda del quadro C.
L’art 50 del TUIR stabilisce infatti che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc..
Per tali redditi compete una detrazione dall’imposta lorda non rapportata al periodo di produzione del reddito e pari a quella stabilita per i pensionati di età inferiore a 75 anni.
Rita Martin – Centro Studi CGN