I controlli antiriciclaggio, in costante aumento, sono al centro dell’attenzione degli operatori del settore. Vediamo insieme quali sono le finalità e le modalità operative di tali verifiche, così come delineate dalla stessa Guardia di Finanza.
La legge conferisce alla Guardia di Finanza il potere di effettuare controlli e ispezioni nei confronti dei professionisti al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Tali controlli sono posti in essere dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) delle Fiamme Gialle, nonché dai Nuclei di Polizia Tributaria, dai Gruppi e dalle Compagnie, solo se appositamente delegati dal NSPV stesso, sulla base di specifici criteri di competenza previsti dalla Circolare 83607 del 19 marzo 2012.
Tale documento, che riguarda in generale l’attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali, tratta compiutamente anche la disciplina antiriciclaggio, nonché le modalità operative nelle quali si esplica l’attività ispettiva dei militari in tale ambito.
Sono previste due tipologie di moduli ispettivi: l’ispezione antiriciclaggio e il controllo antiriciclaggio. La prima riguarda un esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato in rapporto agli adempimenti antiriciclaggio. La seconda tipologia si riferisce ad attività ispettive di riscontro su uno o più atti di gestione, come, ad esempio, la verifica circa l’istituzione dell’archivio unico antiriciclaggio e le modalità di tenuta dello stesso, ovvero ancora l’analisi di un numero limitato di operazioni o prestazioni professionali, con riguardo alla loro registrazione o al rispetto dell’adeguata verifica.
Gli obiettivi che la GdF si prefigge con tali controlli sono: accertare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio; contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione delle normative di settore previste per il soggetto vigilato.
La circolare sottolinea, poi, che i controlli e le ispezioni avvengono su iniziativa del NSPV o dei Reparti delegati, mentre non esistono disposizioni, in materia di antiriciclaggio, che impongono alla Guardia di Finanza di procedere a interventi su richiesta da parte di enti esterni.
Gli interventi posti in essere dai militari si svolgono secondo uno schema che si compone delle seguenti fasi:
- accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;
- ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture attinenti alle operazioni oggetto di verifica;
- ispezione documentale, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- rilevazione di eventuali irregolarità e violazioni;
- trasmissione degli atti alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni.
Per quanto riguarda la durata degli interventi, essa può variare in ragione della tipologia del soggetto ispezionato o della natura dei controlli da svolgere. I controlli antiriciclaggio, essendo finalizzati al riscontro di uno o più atti di gestione, sono solitamente di durata più breve rispetto alle ispezioni.
L’accesso presso la sede dell’operatore vigilato è, di norma, necessario nel caso delle ispezioni antiriciclaggio, mentre, per quanto riguarda i controlli, questi possono avvenire, talvolta, anche senza un intervento diretto.
La circolare della Guardia di Finanza precisa che le operazioni di accesso devono avvenire nel rispetto dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, applicabile anche al contesto operativo in questione. In particolare, si evidenzia che:
- l’accesso nei locali destinati all’esercizio dell’attività professionale che siano adibiti anche ad abitazione avviene previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, del Comandante di Reparto;
- l’accesso nei locali destinati esclusivamente all’esercizio di arti o professioni va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo tale presenza requisito di legittimità degli atti conseguiti.
Con riferimento, poi, alle fasi esecutive, la circolare in commento pone in evidenza i due momenti principali di un percorso ispettivo completo:
- controlli preliminari: hanno una funzione propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito e sono volti ad acquisire tutte quelle informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato;
- accertamenti di merito: prevedono l’esecuzione di una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto, da parte del soggetto vigilato, degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si riferiscono, pertanto, ad adempimenti quali l’istituzione dell’archivio unico, l’adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione dei dati, la segnalazione delle operazioni sospette, la comunicazione delle infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i doveri di informazione del collegio sindacale.
Federico Di Bella – Centro Studi CGN