Quali documenti devono presentare i cittadini stranieri per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia? Con quali modalità possono richiedere le detrazioni? Anche i cittadini non residenti in Italia hanno diritto ai benefici fiscali?
Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art.12 del TUIR spettano anche ai cittadini extracomunitari mediante due modalità alternative:
- attraverso il proprio sostituto d’imposta, e in questo caso l’importo sarà riportato nel modello CUD del contribuente
- attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730).
Per poter beneficiare delle detrazioni previste per i familiari a carico, il cittadino extracomunitario, così come stabilito dalla Circolare 15/2007, è tenuto a presentare la documentazione attestante il legame familiare; tale documentazione differisce a seconda che il familiare del cittadino extracomunitario per il quale si intende chiedere la detrazione risieda o meno in Italia:
A) documentazione per i familiari a carico non residenti in Italia:
- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per il territorio;
- documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (l’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione);
- documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.
Si ricorda che sensi dell’art. 1 c. 1326 della L. n. 296/2006 è stabilito che, se successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi, la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non risulta modificata, non sarà necessario presentare una nuova documentazione, essendo sufficiente una mera autocertificazione con cui il contribuente attesti e confermi che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta invariata. In caso contrario, dovrà essere presentata una nuova e aggiornata documentazione.
B) documentazione per i familiari a carico residenti in Italia:
- nel silenzio della norma, si ritiene che sia sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Il medesimo art. 1 della L. n. 296/2006, al c. 1324 prevede anche in favore dei cittadini non residenti in Italia, bensì residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, la possibilità di beneficiare delle detrazioni per i carichi di famiglia.
La detrazione è stata stabilita nel 2007 e prorogata ogni anno. Per il 2013 a provvedere alla proroga è stata la legge di Stabilità 2013, più precisamente l’art. 1 comma 526 della Legge n. 288 del 24 dicembre 2013. Lo stesso articolo ha anche previsto che la detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014.
Tali detrazioni, tuttavia, spettano alle condizioni di cui all’art. 1 D.M. n. 149/2007, che impone ai predetti soggetti, quale condizione per poter beneficiare delle detrazioni in oggetto, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:
- il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- l’ammontare del reddito complessivo posseduto da tale familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore ad Euro 2.840,51;
- il fatto di non godere nello Stato di residenza ovvero in nessun altro paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Rita Martin – Centro Studi CGN