A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici dovranno essere muniti del nuovo libretto di impianto e dovranno essere compilati appositi moduli per i controlli di efficienza energetica. Vediamo in dettaglio cosa cambia.
Sono queste le due novità introdotte dal decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico intitolato “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013”.
Dal 1° giugno sarà pertanto obbligatoria:
- la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1);
- la compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2).
Libretti di impianto per la climatizzazione
Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, in particolare per gli impianti di qualsiasi potenza; per gli impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore); per gli impianti destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva).
Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Rispetto a tali edizioni, il nuovo libretto non si fonda più sui due modelli sopra indicati, ma su un singolo modello, personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. Tuttavia, si precisa che se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione.
La compilazione del modello, per i nuovi impianti, dovrà essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice; tale soggetto rilascerà anche il risultato della prima verifica.
Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno, la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell’impianto, ovvero dall’eventuale terzo responsabile (per una definizione di tali figure, si rinvia al decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Il libretto verrà generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata. La compilazione del modello potrà avvenire sia nella modalità cartacea che nella modalità digitale.
Se risulteranno necessarie delle integrazioni al libretto alla luce delle differenti legislazioni disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, verranno inserite nel libretto delle schede aggiuntive.
In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 in aggiunta alle eventuali disposizioni previste dalla disciplina normativa.
Rapporti di controllo di efficienza energetica
Sempre dalla data del 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto citato, che non saranno più divisi per potenza nominale, bensì per tipologia di generatore:
- gruppi termici: rapporto di controllo di tipo 1;
- gruppi frigo: rapporto di controllo di tipo 2;
- scambiatori: rapporto di controllo di tipo 3;
- cogeneratori: rapporto di controllo di tipo 4.
Tali rapporti (aventi lo scopo di certificare che i controlli effettuati siano conformi a quanto previsto dalle norme “Uni” o rientranti nei limiti indicati dal DPR. n.74/2013) andranno compilati al momento dell’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti sopra indicati, così come previsto dal DPR n.74/2013.
Anche per questa tipologia di adempimento si prevede che, se un impianto è composto da più generatori, dovranno essere redatte tante pagine quanti sono i generatori; così come, in caso di gruppi termici modulari, andranno redatte tante schede quante sono le analisi dei fumi previste dal libretto.
Tale rapporto non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile; rimane comunque obbligatoria la compilazione del libretto.
Marco Beacco – Centro Studi CGN