Le regole da osservare per i familiari a carico, il bonus arredi, l’assegno corrisposto all’ex coniuge, le spese di istruzione e i canoni di locazione non riscossi: ecco le risposte ad alcuni dei quesiti più interessanti relativi alla compilazione del modello 730/2014.
D. La legge di stabilità ha previsto per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale il concorso al reddito complessivo nella misura del 50%. La norma in questione vale anche nel caso in cui l’immobile (alle condizioni richiamate) venga concesso in comodato?
R. La risposta è affermativa. In pratica la norma introdotta dalla legge di stabilità riguarda gli immobili ad suo abitativo, in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, situato nello stesso Comune, che sono tenuti a disposizione, da collocare sul mercato delle locazioni, oppure dati in uso gratuito, per i quali è dovuta l’IMU.
D. Il nonno possiede solo una piccola pensione di invalidità e ha la necessità di farsi aiutare dal nipote per quanto concerne il pagamento delle bollette e le necessità quotidiane. È possibile per il nipote considerare il nonno altro familiare a carico prescindendo dalla convivenza? È possibile detrarre le spese mediche?
R. Posto che la pensione di invalidità ha natura risarcitoria e non rientra tra i redditi di cui all’art. 6 del TUIR, gli altri familiari a carico, indicati nell’art. 433 del codice civile, tra cui il nonno, oltre a non possedere un reddito superiore a € 2.840,51, devono convivere con il contribuente, oppure ricevere da quest’ultimo assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La prova dell’erogazione dell’assegno familiare può essere fornita mediante autocertificazione, oppure con qualsiasi altro mezzo probatorio (intestazione utenze domestiche, contabili bancarie, contratto di locazione). Nel caso in questione, quindi, sussistendo le condizioni previste, il nipote può considerare il nonno altro familiare a carico e godere delle relative detrazioni.
In secondo luogo, posto che le spese sanitarie detraibili sono quelle sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico e in alcune ipotesi specifiche non a carico, si ritengono detraibili le spese mediche sostenute dal nipote in favore del nonno.
D. È possibile godere del bonus arredi nel caso in cui il contribuente abbia effettuato lavori di ristrutturazione senza aver, per scelta, goduto della relativa detrazione per il recupero edilizio?
R. I soggetti che possono avvalersi del beneficio sono individuati indirettamente tra coloro che “… fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia quelli che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di un beneficio ulteriore e, per come è formulata la norma (art. 16, comma 2, D.L. 63/20139), nonché con riferimento alla circolare esplicativa (29/E/2013), sebbene nel caso indicato il contribuente rientri tra i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto beneficiare della detrazione per il recupero edilizio, la risposta è negativa.
D. Tra assegni periodici di mantenimento al coniuge e ai figli, somme una tantum, contributo per l’alloggio, rivalutazioni e somme spontanee corrisposte, è possibile chiarire le diverse fattispecie?
R. L’assegno corrisposto al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili è deducibile solo se è periodico e stabilito dall’autorità giudiziaria. Di converso, le somme cosiddette “una tantum” non sono deducibili, per mancanza del carattere della periodicità, anche se corrisposte in forma rateale e frazionate, in quanto tali somme mantengono la natura di somme una tantum, rappresentando sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali.
Anche le somme versate periodicamente per la disponibilità di un alloggio (contributo casa) sono deducibili in quanto equiparate all’assegno di mantenimento.
Va precisato:
- Se l’assegno periodico è corrisposto al coniuge e ai figli, senza ulteriori specificazioni, la deduzione è limitata alla metà;
- Salvo che non sia previsto dal provvedimento giudiziale, gli adeguamenti ISTAT sono fuori dalla deduzione;
- I versamenti spontanei all’ex coniuge non sono deducibili (non previsti dal giudice).
Ai fini della deducibilità occorre indicare il codice fiscale del coniuge percettore senza alcun limite di importo (rigo E 22 mod. 730/2014). Il coniuge percettore dovrà considerare tali importi nel novero dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (Sez. II mod. 730/2014).
D. È possibile detrarre le spese per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà presso la quale lo studente intende iscriversi?
R. Tali spese sono detraibili in quanto trattasi di spese necessarie per poter accedere alla frequenza del corso di laurea (cfr. Ris. 87/2007).
D. Invalidità e disabilità: esprimono lo stesso concetto?
R. Disabilità e invalidità non esprimono lo stesso concetto: non necessariamente uno stato di invalidità si accompagna allo stato di handicap. Sono considerate persone con disabilità coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che determina uno svantaggio sociale con riconoscimento a norma della legge 104/1992. La condizione di invalidità riguarda la menomazione di sé e viene riconosciuta da un’altra commissione costituita ai sensi della L. n. 118/1971.
D. Non ero a conoscenza del fatto che, con il provvedimento di convalida di sfratto, si potessero recuperare le imposte pagate sui canoni non riscossi. Dal momento che il provvedimento è riferito a tre anni fa, posso ancora chiedere il rimborso del credito d’imposta sui canoni non riscossi?
R. Il credito può essere utilizzato a partire dalla prima dichiarazione utile e comunque entro il termine di prescrizione decennale. È consentito l’utilizzo in compensazione con altri tributi e l’eventuale differenza richiesta a rimborso.
D. Ho riscosso canoni di locazione per i quali avevo fruito del credito d’imposta. Come dovrò considerarli ai fini della dichiarazione dei redditi?
R. I canoni per i quali si è fruito del credito d’imposta, se vengono successivamente riscossi, anche parzialmente, assumono rilevanza reddituale tra quelli soggetti a tassazione separata, salva l’opzione per la tassazione ordinaria.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN