Da un anno a questa parte l’argomento “RC professionale” è diventato sempre più d’attualità. Dapprima per la sua sancita obbligatorietà e poi per i dubbi che sono stati via via sollevati: quali sono le sanzioni in caso di inadempimento? Entro quando sottoscrivere la polizza? Quale compagnia scegliere? Come mai esistono così tante differenze di premio? Le compagnie estere sono affidabili? Quali sono le coperture imprescindibili e quelle più adatte alle proprie esigenze? In questo articolo elenchiamo e spieghiamo le principali coperture che possono comporre una polizza di RC professionale.
Innanzitutto, in quanto tale, la polizza di responsabilità civile professionale garantisce la copertura dalle richieste di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.
Oltre a questa, alcune compagnie, solitamente quelle italiane, offrono anche:
- la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): Copertura per le richieste di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali, cagionati a terzi con colpa sia lieve che grave in conseguenza di un fatto accidentale inerente all’attività descritta in polizza esclusa quella professionale;
- la responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./I.): Copertura dalle richieste di risarcimento per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti: L’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi dai dipendenti dell’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T . Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato.
Elementi caratterizzanti di qualsiasi polizza sono:
- il massimale, ossia la cifra massima indennizzabile dalla Compagnia per ogni singolo sinistro, che può essere stabilito in diversi importi, solitamente si parte dai 250.000 o 500.000 euro. La scelta del giusto valore può essere molto importante, in particolar modo se si assumono incarichi sindacali o di revisione dei conti, in quanto i sinistri possono essere molto ingenti.
- la franchigia, ossia la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Può essere fissata in diversi importi. Solitamente si attesta sui 1000 euro che è il valore medio. Impostarla più bassa comporta un premio di polizza sensibilmente più alto, perciò va sempre valutata la reale convenienza.
L’assicurazione deve essere considerata come un salvagente che protegge noi e il nostro patrimonio in caso di sinistri elevati o al di là delle proprie disponibilità.
- la retroattività che può essere ILLIMITATA o LIMITATA: nel primo caso si ha la copertura per le richieste di risarcimento (quelle previste in polizza) presentate dalla data di stipula del contratto anche per fatti accaduti in precedenza fino a 10 anni prima (anche in presenza di coperture assicurative precedenti). Nel secondo caso, invece, la copertura pregressa si limita solitamente a 2, 3 o 5 anni.
Relativamente all’attività professionale possono essere comprese in garanzia:
L’Errato trattamento dei dati personali: Copertura per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Attività Di Mediazione: Copertura per le richieste di risarcimento presentate nello svolgimento dell’attività di componente di Organismi di mediazione.
Funzioni Di Carattere Pubblico O Giudiziario, relative ad incarichi affidati dall’autorità giudiziaria, intendendosi tra questi anche l’incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per errori e omissioni imputabili all’assicurato stesso.
Responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, collaboratori e consulenti.
Responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti.
E ancora, Espletamento dell’attività stragiudiziale di liquidatore di società, esercizio dell’attività di gestione contabile e fiscale, perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli, attività di componente di commissioni tributarie, e uso di sistemi di elaborazione elettronica propri e l’invio telematico;
Ogni compagnia dà poi la possibilità di integrare la polizza con:
- la copertura per le attività sindacali e di revisione dei conti (anche in enti locali): tale estensione, nel caso in cui il professionista ricopra effettivamente questo tipo di incarichi, è davvero molto importante, per non dire necessaria. Infatti, in caso di sinistro, le attività sindacali e di revisione dei conti sono tendenzialmente le sole che possono far raggiungere il massimale di polizza;
- la polizza di Responsabilità Civile per l’apposizione del visto di conformità, necessario per la compensazione dei crediti IRPEF, IRES, IRAP E IVA di importo superiore a 15000 euro (cd visto leggero).
Questa estensione di garanzia è prestata col massimo risarcimento di 1.033.000,00 euro per sinistro e opera senza applicazione di franchigie e scoperti nei confronti dei terzi assistiti. Offre poi la copertura postuma (gratuita) di cinque anni successivi alla data di cessazione della polizza.
Certi di esservi stati d’aiuto, auguriamo a tutti buona scelta!
Marco Gnocato – Centro Studi CGN