Il tardivo pagamento, di un solo giorno, della prima rata relativa alla dilazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica (art. 3-bis del D.Lgs. 462/97) non può causare il disconoscimento dell’intera dilazione. È questa l’importante sentenza (n. 162/8/13 del 19 dicembre 2013) pronunciata dalla Commissione Tributaria di Treviso.
L’art. 3-bis, co. 4 del D.Lgs. 462/97, prevede che “il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”.
Nel caso in esame, il contribuente riceveva una cartella per un importo di € 34.223,38 per un mancato versamento di IVA relativa al 2008 di € 27.408,00. Successivamente, dopo aver aderito al pagamento rateale, versava erroneamente la prima rata con un giorno di ritardo e l’Ufficio emetteva la cartella ritenendolo decaduto dal beneficio del versamento rateale.
La Commissione ha accolto il ricorso del contribuente osservando che un giorno di ritardo non può essere equiparato ad un mancato versamento, tanto più che l’ufficio non aveva contestato eventuali altri mancati versamenti o ritardi nei versamenti. Pertanto, in definitiva, la sentenza dichiara il contribuente non decaduto dal beneficio della rateazione.
Tale orientamento di favore nei confronti del contribuente appare in linea con quello adottato negli ultimi anni dal Legislatore e dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, con il D.L. 98/2011 si é stabilito che il lieve ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta più il disconoscimento dell’intera dilazione. Il D.L. 201/2011, in tema di avvisi bonari, ha poi confermato l’orientamento stabilendo che la decadenza dalla dilazione é prevista solo nel caso in cui il contribuente non paghi la rata entro il termine per quella successiva. E l’art. 6, co. 5 della Legge 23/2014 (Delega Fiscale) ha poi rinforzato tale orientamento prevedendo che i decreti delegati dovranno contemplare norme che impediscano il disconoscimento della dilazione per ritardi esigui.
Anche l’Agenzia delle Entrate si era espressa specificando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (Circolare 27/2013) o da mediazione (Circolare 9/2012) non debbano causare la decadenza dal beneficio e aveva invitato gli uffici ad una certa flessibilità nella valutazione degli inadempimenti posti in essere dai contribuenti.
L’unico caso che effettivamente non era stato preso in considerazione dal Legislatore o da circolari dell’Agenzia delle Entrate é proprio il tardivo versamento (di un solo giorno) della prima rata da dilazione dell’avviso bonario. Per tale motivo la sentenza in commento potrebbe risultare di grande importanza per il futuro.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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