Quali sono le spese per i disabili che si possono detrarre dal 730?

Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste diverse detrazioni e agevolazioni fiscali. Le spese sanitarie sostenute per queste persone possono godere di una detrazione nel modello 730. Ma quali sono queste spese?

Si tratta di tutte quelle spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone disabili e quelle sostenute per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (poltrone, costruzione di rampe, trasformazione dell’ascensore adatto al contenimento della carrozzella, trasporti in ambulanza, arti artificiali e altre protesi, fax, modem, computer, etc…).

I non vedenti possono detrarre la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida. La detrazione (da indicare nel rigo E5) spetta per l’intero ammontare del costo ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

Consentita anche la detrazione della somma di 516,46 euro l’anno per il mantenimento del cane guida senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa sostenuta. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

È prevista anche una detrazione del 19% per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381. Per usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Un capitolo a parte meritano le spese di eliminazione delle barriere architettoniche. Per queste spese è possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia (50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2014). La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% spetta pertanto solo sull’eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione.

Anche per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e motocarrozzette per disabili spetta una detrazione del 19% nel modello 730. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo, sia che si tratti di auto o moto, e a patto che il veicolo stesso sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto disabile. Il limite di spesa ammonta a 18.075,99 euro.

Si può fruire della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo stesso non sia stato cancellato dal PRA. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Quali sono i documenti che occorrono per documentare la detrazione e certificare la sussistenza dello stato di disabile? Il documento fiscale che giustifica la spesa è la fattura. Il documento, che gode già dell’Iva agevolata al 4%, deve essere intestato al disabile oppure al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile. Nel caso in cui il disabile non sia a carico fiscale, la fattura potrà solamente essere intestata a lui.

Occorre poi conservare (ed esibire in caso di richiesta e/o controllo) una copia della patente di guida speciale o la copia del foglio rosa “speciale”, la certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione medica pubblica in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità e la copia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone di dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale.

La spesa sostenuta nel 2013 per l’acquisto del veicolo per il disabile va inserita nel rigo E4 e nell’apposita casella, il numero 1 per indicare che si vuole fruire della prima rata.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta nel 2010, nel 2011 o nel 2012 e nella relativa dichiarazione si sia scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, occorre indicare l’intero importo della spesa così come indicato nel modello 730 relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 e il numero della rata che si utilizza per il 2013 (modello 730/2014).

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, ad esclusione dei costi di esercizio come i premi assicurativi e le spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti.

Queste spese concorrono al raggiungimento del limite massimo consentito di 18.075,99 euro, insieme al costo di acquisto del veicolo.

Nel caso in cui vengano compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per le spese di manutenzione straordinaria, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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