In sede di compilazione del modello 730 ci si trova spesso a dover considerare la detrazione delle spese d’istruzione sostenute nell’anno d’imposta per i propri figli. Ma tali spese sono sempre detraibili? Analizziamo le varie casistiche.
Tra le spese d’istruzione rientrano innanzitutto quelle sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione per laureati e di perfezionamento post universitario – i c.d. master – purché siano assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari di specializzazione e siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati, senza alcun limite.
Nel caso di spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria risultano detraibili:
- le tasse di immatricolazione e di iscrizione, anche se riferite ad anni fuori corso
- le tasse versate per il sostenimento degli esami
- i contributi relativi ai test di accesso ai corsi di laurea e le spese sostenute per la frequenza della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) in quanto trattasi di “corso di istruzione universitaria”
- i corsi tenuti dalle Università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca
- le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica. Tali istituzioni sono considerate sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Sono escluse le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.
Non sono invece mai detraibili le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, spese di trasporto, vitto ed alloggio.
La detrazione è ammessa per le spese sostenute per istituti o università italiane o straniere di struttura pubblica o privata. In caso di spese sostenute presso istituti privati, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quanto previsto per le tasse e i contributi dovuti agli istituti statali italiani.
Per le spese di frequenza a corsi di istruzione presso istituti e università esteri occorre far riferimento ai corsi tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
Riguardo ai contributi scolastici, versati solitamente agli Istituti di istruzione secondaria superiore/inferiore, è utile precisare che tali importi non rientrano tra le spese d’istruzione detraibili. Potrebbero, però, essere oggetto di detrazione se rientranti nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto. Nel concetto di Offerta Formativa rientrano i versamenti effettuati, appunto, a favore degli Istituti scolastici per favorire e sostenere iniziative e attività didattiche. Le spese, ai fini della detraibilità, devono essere effettuate con strumenti tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito/debito) e contenere nella causale motivazione e riferimento di legge. È possibile presentare, in alternativa alla causale, un’attestazione emessa dall’Istituto stesso riportante le finalità del versamento di tali somme.
Sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati, per un importo massimo di Euro 632,00 per ogni figlio.
La detrazione viene attribuita esclusivamente ai genitori con riferimento ad ogni figlio naturale, adottato, affidato o affiliato di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni.
È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato, comprese le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera” sempreché le suddette strutture assolvano alla medesima funzione degli asili nido.
Non sono, invece, detraibili le spese sostenute per l’iscrizione o la frequenza di strutture quali ludoteche, asili infantili, centri estivi, baby parking o strutture analoghe.
Rita Martin – Centro Studi CGN