Istanza di reclamo in Agenzia delle Entrate prima del ricorso in CTP

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate, può servirsi dell’istituto della mediazione tributaria. Vediamo quali sono le caratteristiche distintive  di questo istituto e in quali casi può essere utlizzato.

La mediazione tributaria è un procedimento obbligatorio introdotto dall’art. 39, c.9, del D.L. n. 98/2011 aggiornando così il D.Lgs. N. 546/1992 con l’introduzione dell’art. 17-bis.

La mediazione e il reclamo costituiscono i nuovi strumenti deflativi del contenzioso tributario da attuare per agevolare la risoluzione delle controversie tributarie senza ricorrere al giudice competente, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali già emessi in precedenza.

La mediazione tributaria può essere applicata alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili elencati dall’art. 19 D.Lgs. n. 546/92, emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Il valore della controversia di ogni atto impugnato è dato dall’importo del tributo contestato, al netto di interessi, sanzioni e oneri accessori. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Ma la novità insita nel nuovo art. 17-bis riguarda la fase contenziosa e non quella accertativa. Difatti viene dato ampio risalto alla nuova “mediazione tributaria”, che è assolutamente facoltativa e molto meno al “reclamo” che è invece obbligatorio e condizione dal 2014 di procedibilità del ricorso. Il reclamo stesso “può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.

Facendo un riepilogo, le controversie ammesse alla nuova procedura del reclamo/mediazione devono avere queste caratteristiche:

  1. data di notifica dal 1° aprile 2012;
  2. tipologia dell’atto impugnato come elencato dall’art. 19, c. 1, D.Lgs. 546/1992;
  3. Agenzia delle Entrate come ente impositore che ha emesso l’atto;
  4. valore della lite fino a 20.000 euro.

Il contribuente deve obbligatoriamente chiedere l’assistenza tecnica in contenzioso di un difensore abilitato se il valore dell’atto impugnato supera i 2.582,28 euro.

L’istanza di reclamo va notificata alla Direzione Regionale o Provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competenti oppure all’Ufficio Provinciale che ha emanato l’atto, con le modalità e nei termini previsti per il ricorso tributario (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto). Al decorso di questo termine si applica una sospensione feriale che per legge va dal 1° agosto al 15 settembre.

Nel caso in cui, sempre per lo stesso atto, si vagli la possibilità di presentare un’istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione dell’eventuale successiva istanza di reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni, termine che decorre dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

All’istanza di reclamo da notificare deve essere allegata copia dei documenti che si intendono depositare in giudizio insieme al ricorso, unita alla copia dell’atto impugnato e dei documenti già in possesso dell’ufficio. Ciò è in netto contrasto con quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, il quale prevede che non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell’Amministrazione.

L’istanza di reclamo dovrà riportare gli stessi motivi inseriti nel ricorso e dovrà essere corredata, eventualmente, da una motivata e documentata proposta di mediazione riportante la rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La mancanza dell’istanza di reclamo è condizione di improcedibilità (L. Stabilità 2014) del ricorso stesso in CTP e va proposta anche qualora sia stata precedentemente notificata un’istanza di accertamento con adesione.

Trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di reclamo da parte dell’Agenzia (a cui per espressa previsione normativa si applica la sospensione feriale dei termini), nel caso di rigetto dell’istanza oppure nel caso in cui il contribuente non voglia accettare la proposta dell’Ente finanziario, da quel momento inizia a decorrere il termine di 30 giorni necessari per la costituzione in giudizio del contribuente.

La costituzione in giudizio avviene con il deposito presso la CTP del ricorso con l’istanza già notificata all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria. All’atto del deposito del ricorso in CTP, dovrà essere pagato il contributo unificato che è differenziato in base al valore della controversia.

La Legge di Stabilità 2014 ha apportato profonde modiche all’istituto della mediazione tributaria. Ecco le nuove disposizioni:

  1. l’istanza di reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso; quindi solo dopo 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali.
  2. durante il procedimento di mediazione ogni attività di riscossione è sospesa e opera solo per le istanze proponibili. Se non vi è stato l’accoglimento dell’istanza o se non è stato formalizzato un accordo di mediazione,  la sospensione viene meno  e  sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione viene meno anche qualora il contribuente depositi il ricorso prima dello scadere del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
  3. le nuove disposizioni si applicano agli atti notificati dal 02/03/2014. Per espressa previsione normativa, il termine di 90 giorni va computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente dal passato, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini. Trovano, inoltre, applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.
  4. la mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Al contribuente rimane sempre la possibilità di adire alle disposizioni “speciali” in materia di riscossione straordinaria.

Angela Amato – Dottore Commercialista e Revisore legale

www.ilcommercialistasulweb.it