Slitta il termine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (DPCM 13 giugno 2014 pubblicato in G.U. n. 137 del 16/06/2014 avente per oggetto la “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”).
La proroga interessa tutti i contribuenti che fanno parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, di cui all’art. 62 bis del D.L. 331/1993 convertito, con modificazioni, con legge 427/1993, o che presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Godono di tale proroga anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore ossia i soci di società di persone, gli associati, i collaboratori di imprese familiari, nonché i soci di s.r.l. che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale.
Le nuove scadenze quindi, valide anche per il versamento del diritto annuale, sono:
- entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
- dall’8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per tutti gli altri contribuenti resta valida la data del 16 giugno 2014, con la possibilità di versare entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L’art. 28 di tale Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 dispone inoltre la riduzione, a partire dall’anno 2015, del 50% dell’importo del diritto annuale a carico delle imprese.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN