Il cosiddetto Decreto Competitività (D.L. 91 del 2014), entrato in vigore il 25 luglio, in corso di esame al Senato dal 17 luglio, ha introdotto due significative novità in tema di diritto societario: riduzione del capitale sociale minimo per le S.p.A. e abrogazione dell’organo di controllo per le S.r.l.
Già dal titolo della norma (“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”) è evidente che il provvedimento ha un campo di applicazione estremamente vasto e che riveste una notevole importanza, soprattutto in termini di adeguamento alla normativa europea, per l’obiettivo che si pone, ovvero quello di favorire l’imprenditorialità e la nascita delle startup.
La prima grande novità introdotta dal D.L. 91 del 2014 è la riduzione del capitale sociale minimo delle società per azioni. L’articolo 2327 del Codice civile, infatti, prevede che esse debbano essere costituite con almeno 120.000 euro. L’articolo 20 comma 7 del Decreto, invece, stabilisce che esso debba essere ridotto a 50.000 euro, favorendo così l’accesso al mercato dei capitali di rischio e di debito. Con tale provvedimento si intende avvicinarsi, da un lato, alla normativa del resto d’Europa che prevede (con la direttiva europea 77/91/CE e 2012/30/UE) un importo minimo per la costituzione di 25.000 euro e, dall’altro, alle legislazioni dei principali Stati membri dell’Unione Europea (Regno Unito, Germania e Francia), che prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia.
Va precisato, però, che verranno considerate perdite rilevanti quelle almeno pari ad un terzo di 50.000 euro (artt. 2446 e 2447 Codice civile), provocando un aumento del rischio di scioglimento della società per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale (articolo 2484, comma 1 punto 4, del Codice civile).
La seconda importante novità è quella prevista all’articolo 20 comma 8 del Decreto e riguarda le società a responsabilità limitata. Viene infatti abrogato il secondo comma dell’articolo 2477 del Codice civile, il quale prevede l’obbligo di nominare il collegio sindacale se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. Questa disposizione, che di fatto elimina l’obbligo di nomina di un organo di controllo per le S.r.l., salvo i casi previsti dal comma 3 dell’ art. 2477 Codice civile, nonostante riduca i costi dei controlli in capo alla società, solleva comunque qualche critica in quanto comporta un aumento dei rischi nella gestione d’impresa. Infatti, tale organo, oltre che vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento, deve svolgere anche le funzioni di controllo contabile, sempreché tale adempimento non venga riservato ad un revisore o società di revisione. D’altro canto, non è perfettamente chiaro il motivo per il quale una S.p.A. debba necessariamente ricorrere alla revisione legale dei conti mentre una S.r.l., avente lo stesso capitale sociale, possa operare senza alcuna forma di controllo.
Con il D.L. 91 del 2014 sono state approvate anche altre rilevanti modifiche (art.20, comma1, lett. z, aa), quali:
- l’eliminazione del divieto all’emissione di azioni a voto plurimo;
- l’eliminazione del limite proporzionale al capitale sociale per l’emissione di obbligazioni;
- la liberalizzazione dell’emissione di azioni a categoria speciale;
- la revisione dei limiti alle partecipazioni incrociate nel caso di piccole e medie imprese.
Tutto per favorire la quotazione del nostro Paese. Sarà la scelta decisiva?
Giorgia Martin – Centro Studi CGN