Tutti i soggetti che esercitano attività di rappresentanza versano obbligatoriamente i contributi integrativi all’Enasarco, l’Ente preposto all’erogazione della pensione di vecchiaia, d’invalidità, integrativa e IVS. In breve ecco come viene calcolata la contribuzione, quali sono le aliquote per il 2014, le scadenze di pagamento e la modalità di versamento.
Innanzitutto si deve ricordare che sono obbligati all’iscrizione Enasarco gli agenti e i rappresentanti operanti in Italia per conto di preponenti italiani o stranieri aventi sede o dipendenza in Italia; sono altresì obbligati all’iscrizione i promotori finanziari che operano in qualità di agenti.
Non devono essere iscritti invece i mediatori, gli agenti dipendenti, i soci con responsabilità limitata e tutte le categorie di agenti che, non esercitando attività commerciale, sono iscritti alla gestione separata Inps.
Per l’anno 2014 le aliquote sono così fissate:
- per imprese individuali e società di persone 14,20%, di cui 50% a carico dell’agente e 50% a carico della casa mandante, con l’applicazione di un reddito minimale e uno massimale
- agenti monomandatari: minimale di Euro 834,00 e massimale di Euro 35.000,00
- agenti plurimandatari: minimale di Euro 417,00 e massimale di Euro 23.000,00
- per le società di capitali è applicata un’aliquota a scaglioni
Il contributo deve essere calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale, fermo restando l’obbligo di comunicazione della parte rimanente.
Il pagamento dei contributi va effettuato direttamente per l’intero importo dalla casa mandante, in modalità telematica con cadenza trimestrale:
I trimestre (gennaio-marzo) entro il 20 maggio
II trimestre (aprile-giugno) entro il 20 agosto
III trimestre (luglio-settembre) entro il 20 novembre
IV trimestre (ottobre-dicembre) entro il 20 febbraio
È necessario, prima del versamento, compilare la distinta di contribuzione; la compilazione avviene direttamente nel sito Enasarco riservato alle aziende (InEnasarco)
La base imponibile su cui sono calcolati i contributi Enasarco dovuti dall’Agente è data dal totale degli importi di cui quest’ultimo risulta creditore, quindi: provvigioni, eventuali rimborsi spese imponibili, premi di produzione, ecc.
Esclusa dalla base imponibile è l’indennità per la cessazione del rapporto, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità per la risoluzione del rapporto (Firr).
Per completezza va ricordato che l’importo dei contributi versati e rimasti a carico direttamente al contribuente costituisce per quest’ultimo onere deducibile dal reddito imponibile.
Rita Martin – Centro Studi CGN